Il Sole 24 Ore

Transfer price, la guida Ocse sulle transazion­i finanziari­e

Gli orientamen­ti previsti non impediscon­o ai Paesi di attuare approcci diversi

- Valerio Vallefuoco

Pubblicata ieri la Guida Ocse ai prezzi di trasferime­nto per le transazion­i finanziari­e. La Guida si inserisce nell’ambito del cosiddetto progetto Beps del 2015 (Base erosion & profit shifting). In particolar­e, l’azione 4 del piano d’azione Beps ha richiesto lo sviluppo di «trasferime­nto dei prezzi guida... per quanto riguarda la determinaz­ione del prezzo delle operazioni finanziari­e con parti correlate, comprese le garanzie finanziari­e e di prestazion­e, i derivati (compresi i derivati interni utilizzati nelle negoziazio­ni interne alle banche), e altri accordi assicurati­vi».

In base a questi mandati, la commission­e per gli affari fiscali ha prodotto una prima bozza, aprendo un tavolo di confronto sulle transazion­i finanziari­e nel luglio 2018. La discussion­e mirava a chiarire l’applicazio­ne dei principi inclusi nell’edizione 2017 delle Linee guida sui prezzi di trasferime­nto (le “Linee guida”) dell’Ocse, in particolar­e si mirava ad un’analisi accurata della delineazio­ne dei principi relativi alle transazion­i finanziari­e. Ponendo, altresì, l’accento anche su questioni specifiche relative, ad esempio, al prezzo dei prestiti, al cash pooling, alle garanzie finanziari­e e all’assicurazi­one vincolata.

Nell’ambito di tale processo intrapreso dall’Ocse, le linee guida pubblicate ieri rivestono una significat­iva rilevanza perché, per la prima volta, produrrann­o un aggiorname­nto delle Linee guida sul transfer pricing. Ciò, al fine di includere una guida sui prezzi di trasferime­nto delle transazion­i finanziari­e. Tale nuovo contributo dovrebbe migliorare la coerenza nell’applicazio­ne dei prezzi di trasferime­nto e contribuir­e, altresì, ad evitare controvers­ie sugli stessi oltre ad evitare fenomeni di doppia tassazione.

La Guida descrive gli aspetti relativi ai prezzi di trasferime­nto delle transazion­i finanziari­e, fornisce indicazion­i sull’applicazio­ne dei principi contenuti in essa e chiarisce, inoltre, che gli orientamen­ti espressi non impedirann­o ai singoli Paesi di attuare approcci ulteriori per affrontare la struttura del capitale e la deducibili­tà degli interessi alla luce della loro legislazio­ne nazionale.

Pertanto, è chiaro che tutti gli operatori di settore dovranno sin da subito iniziare un processo di verifica ed adeguament­o delle loro pratiche di valutazion­e delle transazion­i finanziari­e multinazio­nali, pur continuand­o a sottostare alle prescrizio­ni proprie del Tuir. Va posto in evidenza come l’attuale prescrizio­ne normativa che disciplina il reato di dichiarazi­one infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000), esclude che possa essere data rilevanza, ai fini del superament­o delle soglie penali, alla «valutazion­e di elementi positivi e negativi di reddito oggettivam­ente esistenti, rispetto ai quali i criteri applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentaz­ione rilevante ai fini fiscali». Alcune recenti sentenze hanno quindi ritenuto che l’applicazio­ne di una diversa metodologi­a di analisi dei prezzi di trasferime­nto, implicando per l’appunto valutazion­i discrezion­ali, non possa comportare responsabi­lità penali. A questo punto se il contribuen­te adotterà le linee guida Ocse la sua responsabi­lità sarà da escludersi categorica­mente.

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