Transfer price, la guida Ocse sulle transazioni finanziarie
Gli orientamenti previsti non impediscono ai Paesi di attuare approcci diversi
Pubblicata ieri la Guida Ocse ai prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie. La Guida si inserisce nell’ambito del cosiddetto progetto Beps del 2015 (Base erosion & profit shifting). In particolare, l’azione 4 del piano d’azione Beps ha richiesto lo sviluppo di «trasferimento dei prezzi guida... per quanto riguarda la determinazione del prezzo delle operazioni finanziarie con parti correlate, comprese le garanzie finanziarie e di prestazione, i derivati (compresi i derivati interni utilizzati nelle negoziazioni interne alle banche), e altri accordi assicurativi».
In base a questi mandati, la commissione per gli affari fiscali ha prodotto una prima bozza, aprendo un tavolo di confronto sulle transazioni finanziarie nel luglio 2018. La discussione mirava a chiarire l’applicazione dei principi inclusi nell’edizione 2017 delle Linee guida sui prezzi di trasferimento (le “Linee guida”) dell’Ocse, in particolare si mirava ad un’analisi accurata della delineazione dei principi relativi alle transazioni finanziarie. Ponendo, altresì, l’accento anche su questioni specifiche relative, ad esempio, al prezzo dei prestiti, al cash pooling, alle garanzie finanziarie e all’assicurazione vincolata.
Nell’ambito di tale processo intrapreso dall’Ocse, le linee guida pubblicate ieri rivestono una significativa rilevanza perché, per la prima volta, produrranno un aggiornamento delle Linee guida sul transfer pricing. Ciò, al fine di includere una guida sui prezzi di trasferimento delle transazioni finanziarie. Tale nuovo contributo dovrebbe migliorare la coerenza nell’applicazione dei prezzi di trasferimento e contribuire, altresì, ad evitare controversie sugli stessi oltre ad evitare fenomeni di doppia tassazione.
La Guida descrive gli aspetti relativi ai prezzi di trasferimento delle transazioni finanziarie, fornisce indicazioni sull’applicazione dei principi contenuti in essa e chiarisce, inoltre, che gli orientamenti espressi non impediranno ai singoli Paesi di attuare approcci ulteriori per affrontare la struttura del capitale e la deducibilità degli interessi alla luce della loro legislazione nazionale.
Pertanto, è chiaro che tutti gli operatori di settore dovranno sin da subito iniziare un processo di verifica ed adeguamento delle loro pratiche di valutazione delle transazioni finanziarie multinazionali, pur continuando a sottostare alle prescrizioni proprie del Tuir. Va posto in evidenza come l’attuale prescrizione normativa che disciplina il reato di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000), esclude che possa essere data rilevanza, ai fini del superamento delle soglie penali, alla «valutazione di elementi positivi e negativi di reddito oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali». Alcune recenti sentenze hanno quindi ritenuto che l’applicazione di una diversa metodologia di analisi dei prezzi di trasferimento, implicando per l’appunto valutazioni discrezionali, non possa comportare responsabilità penali. A questo punto se il contribuente adotterà le linee guida Ocse la sua responsabilità sarà da escludersi categoricamente.