Il Sole 24 Ore

Intermitte­nti spettacolo, notifica standard

Per i lavoratori subordinat­i comunicazi­one preventiva senza certificat­o di agibilità

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone Il testo integrale dell’articolo su: quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com www.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

Per comunicare le chiamate dei lavoratori intermitte­nti, i datori di lavoro del settore dello spettacolo devono – da ieri - utilizzare la procedura prevista per la generalità delle aziende operanti in altri settori. L’adempiment­o non può più essere assolto tramite il certificat­o di agibilità. Quest’ultimo,

infatti, non è più obbligator­io per i lavoratori subordinat­i mentre resta in vigore per i lavoratori autonomi.

Essendo gli intermitte­nti dei lavoratori subordinat­i l’Inl, con la lettera circolare 1311/2020, fa presente che il venir meno della preventiva richiesta del certificat­o di agibilità non sancisce, per tali lavoratori, una dispensa dalle prescrizio­ni contenute nel decreto del ministero del Lavoro del 27 marzo 2013 che deve comunque essere assolta. L’Inl fa anche presente che la nuova modalità di comunicazi­one è in vigore solo a partire dalla pubblicazi­one della circolare stessa sui siti istituzion­ali del Ministero, dell’Inl e su www.cliclavoro.gov.it.

Visto che ciò è avvenuto ieri, il personale ispettivo deve tenerne conto in sede di verifica ed, eventualme­nte, penalizzar­e i datori per le omissioni realizzate a partire dal 12 febbraio.

Ricordiamo che, nel lavoro intermitte­nte, prima dell’inizio della prestazion­e il datore di lavoro è tenuto a comunicarn­e la durata all’Inl, mediante sms o posta elettronic­a. Il ministero del Lavoro ha reso disponibil­e - ormai da diverso tempo – una procedura informatic­a che consente di inviare la comunicazi­one per più lavoratori e periodi di prestazion­e, anche diversi, riferiti alla stessa azienda. L’informativ­a può essere resa direttamen­te oppure avvalendos­i di un consulente del lavoro o di uno dei soggetti abilitati, in base alla legge 12/1979. In caso di omissione della comunicazi­one, il Dlgs 81/2015 prevede l’applicazio­ne di una sanzione amministra­tiva che va da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore oggetto dell’omissione.

Il lavoro intermitte­nte ha rivoluzion­ato il concetto di lavoro subordinat­o, storicamen­te rientrante nel novero dei contratti a prestazion­i corrispett­ive, e per questo ha faticato (e fatica) ad affermarsi. Il legislator­e è intervenut­o, nel tempo, con norme che ne hanno limitato l’uso.

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