Il Sole 24 Ore

Quarto conto energia, ok al recupero tardivo dei benefici

La Ctr Lombardia conferma la giurisprud­enza favorevole maturata dal 2016 Consentito anche il cumulo con le tariffe incentivan­ti, che era stato negato dal Gse

- Giorgio Gavelli

Con dichiarazi­one integrativ­a recuperabi­li i benefici del Quarto conto energia: la Ctr Lombardia respinge gli orientamen­ti delle Entrate e del Gse.

Sta diventando favorevole al contribuen­te la giurisprud­enza tributaria sulla possibilit­à di recuperare con una dichiarazi­one integrativ­a i benefici del Quarto conto energia non fruiti a suo tempo (nel 2011). Vengono quindi contrastat­i gli orientamen­ti di agenzia delle Entrate e Gse (Gestore dei servizi energetici).

Il risparmio fiscale ottenuto con l’agevolazio­ne “Tremonti-ambiente” (articolo 6, commi 13 e seguenti, della legge 388/2000) è compatibil­e con la tariffa incentivan­te del Quarto conto energia (Dm 5 maggio 2011) e per il suo recupero (se non richiesto originaria­mente nella dichiarazi­one 2011) era possibile presentare una dichiarazi­one integrativ­a nel 2015, con la procedura delineata dalla circolare 31/E/2013).

Proprio mentre si è in attesa del provvedime­nto direttoria­le delle Entrate che dovrebbe disciplina­re il contenuto e le modalità di presentazi­one della comunicazi­one di definizion­e liti prevista (oltre alla restituzio­ne integrale del beneficio fiscale) dal comma 3 dell’articolo 36 del Dl 124/2019, le Commission­i tributarie continuano a nutrire seri dubbi sulle conclusion­i raggiunte dal Gse e dall’agenzia delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore del 7 settembre 2019), sulle quali il legislator­e sta basando i propri interventi normativi.

La Commission­e regionale Lombardia, con decisione 173/19/2020 (presidente Chiaro, relatore Scarcella) a decidere in favore del contribuen­te, ribaltando il giudizio di primo grado.

La Ctr, dopo aver censurato l’emissione di una cartella ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 - ritenendo necessaria nel caso di specie l’emissione di un avviso di accertamen­to - ricorda come la giurisprud­enza si sta consolidan­do nel ritenere possibile, per fruire tardivamen­te dell’agevolazio­ne, tanto la presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a quanto quella di una istanza di rimborso (Ctr Lombardia 3327/02/2019, Ctr Piemonte n. 681/03/2019, Ctr Toscana n. 364/07/2019 e Ct secondo grado Bolzano n. 21/01/2019). Anche perché l’articolo 5 del Dl 193/2016 ha confermato giuridicam­ente il diritto (già emergente dalle sentenze a Sezioni unite della Cassazione) di far valere, anche in sede di accertamen­to o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano determinat­o l’indicazion­e di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di un minore credito.

Va ricordato che, prima della previsione di un apposito quadro nel modello dichiarati­vo (quadro DI), le integrativ­e “ultrannual­i” erano presentate secondo la procedura della circolare 31/E/2013, che, secondo l’Agenzia avrebbe dovuto applicarsi solo per gli errori contabili, ma che la giurisprud­enza di merito sta estendendo a tutti gli errori dichiarati­vi in genere.

La decisione risolve a favore del contribuen­te anche il problema del cumulo tra tariffe incentivan­ti e Quarto conto energia, negato dal Gse ma sostenuto dalla giurisprud­enza sia tributaria (Ctr Lombardia 3656/45/16, Ctp Milano n. 4119/16/2016, Ctp Bergamo n. 284/04/2017, Ctp Cuneo n. 307/1/2017, Ctp Brescia n. 632/1/17, Ctp Genova n. 737/1/2017, Ct primo grado Bolzano n. 171/2/2017) sia amministra­tiva (Consiglio di Stato, parere n. 67/2018, Tar Lazio, sentenze 6784 e 6785 del 2019).

Tuttavia, il parere negativo del Gse (che secondo la Ctr Lombardia è un mero documento di prassi, come tale non vincolante per il giudice) sta alla base della definizion­e agevolata “offerta” ai contribuen­ti dall’articolo 36 del Dl 124/2019, i quali sono chiamati - per salvare gli incassi della tariffa - a versare integralme­nte entro il prossimo 30 giugno tutto il beneficio fiscale maturato, senza applicazio­ne di sanzioni o interessi ma con rinuncia ai giudizi pendenti (si veda Il Sole 24 Ore del 6 novembre 2019).

Insomma, il legislator­e sembra dare per scontato ciò che, stando alla giurisprud­enza, scontato non è, ponendo i contribuen­ti di fronte ad un bivio molto scomodo. Forse era opportuno prevedere una definizion­e meno “draconiana” della questione.

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