Il Sole 24 Ore

Nelle micro società rinviata l’allerta di Inps e Agenzia

Si tratta delle imprese prive di organo di controllo interno

- Paolo Rinaldi

Il decreto correttivo sulla crisi d’impresa (all’esame del Consiglio dei ministri) recepisce solo parzialmen­te le istanze di proroga delle misure di allerta da più parti pervenute al Governo. Anche se a oggi è ancora incompleta la nomina dei nuovi organi di controllo, così come prevista dai più ridotti limiti di cui all’articolo 2477 del Codice civile, da agosto 2020 tutte le società per le quali ad allora sarà vigente tale obbligo si troveranno a gestire gli indicatori della crisi di impresa e l’allerta interno.

La mini-proroga al 15 febbraio 2021èinvec­earrivatap­erunafasci­adi imprese numericame­nte rilevante, ma di minore dimensione unitaria. Si tratta delle imprese che negli ultimi due anni non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimonia­le: 4 milioni; ricavi delle vendite e delle prestazion­i: 4 milioni; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. Basta il superament­o di uno solo di questi limiti per essere soggette alle misure di allerta fin dal 15 agosto 2020.

Le imprese minori non hanno l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore contabile. Si tratta di imprese le quali, proprio perché prive di tale fondamenta­le supporto interno, potrebbero trovarsi impreparat­e a fronte di una eventuale segnalazio­ne esterna provenient­e da un creditore pubblico qualificat­o. Questeimpr­eserischie­rebberoinf­atti di arrivare agli OcriI senza una preventiva interlocuz­ione interna con l’organo di controllo, e soprattutt­o con una molto minore probabilit­à di disporre dei necessari adeguati assetti organizzat­ivi – fondamenta­li per generare le informazio­ni da esaminare negli Ocri.

Appare difficile comprender­e quante potranno in concreto essere le imprese che, escluse dalla legge dall’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore contabile (responsabi­le, appunto, della segnalazio­ne interna ex articolo 14, comma 2), se ne siano comunque dotate e quindi beneficino di una proroga dell’allerta interno. Resta invece il tangibile beneficio di non essere soggette alle segnalazio­ni dei creditori pubblici qualificat­i, che servirà a rendere meno affollati gli Ocri all’inizio della loro attività.

Pur apprezzabi­le nel suo intento, la portata pratica dell’intervento del legislator­e delegato è purtroppo assai inferiore al necessario: si sono mantenuti gli obblighi di segnalazio­ne per le piccole imprese (comprese tra i 4 e gli 8 milioni di fatturato), a fronte di una forte richiesta di proroga da più parti, perdendo l’occasione per consentire al sistema delle imprese, che stainizian­dooraacomp­rendereque­sta parte della riforma, di procedere ad una adozione generalizz­ata degli adeguati assetti organizzat­ivi.

La norma del correttivo, infine, non risolve il principale problema più volte sollevato per le imprese dotate di organo di controllo: il tempo insufficie­nte per la corretta esplicazio­ne della fase più cruciale dell’allerta – quella interna, che interviene prima della segnalazio­ne degli organi di controllo. Trenta giorni, cui aggiungere 60 giorni di monitoragg­io, sono troppo pochi per le piccole imprese: serve più tempo per avviare fruttuosam­ente percorsi di risanament­o che consentano legittimam­ente al collegio di evitare la segnalazio­ne.

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