Nelle micro società rinviata l’allerta di Inps e Agenzia
Si tratta delle imprese prive di organo di controllo interno
Il decreto correttivo sulla crisi d’impresa (all’esame del Consiglio dei ministri) recepisce solo parzialmente le istanze di proroga delle misure di allerta da più parti pervenute al Governo. Anche se a oggi è ancora incompleta la nomina dei nuovi organi di controllo, così come prevista dai più ridotti limiti di cui all’articolo 2477 del Codice civile, da agosto 2020 tutte le società per le quali ad allora sarà vigente tale obbligo si troveranno a gestire gli indicatori della crisi di impresa e l’allerta interno.
La mini-proroga al 15 febbraio 2021èinvecearrivataperunafasciadi imprese numericamente rilevante, ma di minore dimensione unitaria. Si tratta delle imprese che negli ultimi due anni non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. Basta il superamento di uno solo di questi limiti per essere soggette alle misure di allerta fin dal 15 agosto 2020.
Le imprese minori non hanno l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore contabile. Si tratta di imprese le quali, proprio perché prive di tale fondamentale supporto interno, potrebbero trovarsi impreparate a fronte di una eventuale segnalazione esterna proveniente da un creditore pubblico qualificato. Questeimpreserischierebberoinfatti di arrivare agli OcriI senza una preventiva interlocuzione interna con l’organo di controllo, e soprattutto con una molto minore probabilità di disporre dei necessari adeguati assetti organizzativi – fondamentali per generare le informazioni da esaminare negli Ocri.
Appare difficile comprendere quante potranno in concreto essere le imprese che, escluse dalla legge dall’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore contabile (responsabile, appunto, della segnalazione interna ex articolo 14, comma 2), se ne siano comunque dotate e quindi beneficino di una proroga dell’allerta interno. Resta invece il tangibile beneficio di non essere soggette alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, che servirà a rendere meno affollati gli Ocri all’inizio della loro attività.
Pur apprezzabile nel suo intento, la portata pratica dell’intervento del legislatore delegato è purtroppo assai inferiore al necessario: si sono mantenuti gli obblighi di segnalazione per le piccole imprese (comprese tra i 4 e gli 8 milioni di fatturato), a fronte di una forte richiesta di proroga da più parti, perdendo l’occasione per consentire al sistema delle imprese, che stainiziandooraacomprenderequesta parte della riforma, di procedere ad una adozione generalizzata degli adeguati assetti organizzativi.
La norma del correttivo, infine, non risolve il principale problema più volte sollevato per le imprese dotate di organo di controllo: il tempo insufficiente per la corretta esplicazione della fase più cruciale dell’allerta – quella interna, che interviene prima della segnalazione degli organi di controllo. Trenta giorni, cui aggiungere 60 giorni di monitoraggio, sono troppo pochi per le piccole imprese: serve più tempo per avviare fruttuosamente percorsi di risanamento che consentano legittimamente al collegio di evitare la segnalazione.