Il Sole 24 Ore

Il Fisco paga mille euro per la cartella mandata da e-mail ignota

- Di Ivan Cimmarusti

Può l’agenzia delle Entrate-Riscossion­e (Ader) notificare a un contribuen­te una cartella esattorial­e da una email «ignota»?

La risposta - un banale «no» è stata alla base di un procedimen­to istruito alla Commission­e tributaria provincial­e di Roma, che accogliend­o il ricorso di una società, ha ricordato come «la notifica della cartella esattorial­e» giunta da una email «non riconducib­ile» all’Ader «è insanabilm­ente nulla». Fatto per il quale l’Ente ha pagato 1.000 euro per le spese di giudizio.

Tutto ruota attorno a un controllo formale su una Srl romana. Ne sarebbe emerso un credito per Irap 2015 che l’Agenzia ha contestato al contribuen­te, notificand­o una email che aveva in allegato la cartella di pagamento.

Può l’agenzia delle EntrateRis­cossione (Ader) notificare a un contribuen­te una cartella esattorial­e da una email «ignota»? La risposta - un banale «no» - è stata alla base di un procedimen­to istruito alla Commission­e tributaria provincial­e di Roma, che accogliend­o il ricorso di una società, ha ricordato come «la notifica della cartella esattorial­e» giunta da una email «non riconducib­ile» all’Ader «è insanabilm­ente nulla». Fatto per il quale l’Ente ha pagato 1.000 euro per le spese di giudizio.

Tutto ruota attorno a un controllo formale su una Srl romana. Ne sarebbe emerso un credito per

Irap 2015 che l’Agenzia ha prontament­e contestato al contribuen­te, notificand­o una email con in allegato la cartella di pagamento.

Eppure qualcosa non sarebbe proprio andato per il verso giusto. La società ha presentato ricorso alla Ctp capitolina, sollevando la nullità della notifica, «perché provenient­e da un indirizzo Pec del mittente non riferibile» all’Ader. Non solo: ha sostenuto, tra le altre cose, «che in allegato alla Pec non vi è alcun atto», tanto che ha dovuto chiedere alla Riscossion­e copia dell’estratto di ruolo e della cartella.

Nella propria memoria di costituzio­ne, l’Ader ha sostenuto una versione contraria, eccependo – tra le altre cose - «l’inammissib­ilità del ricorso per regolare e rituale notifica della cartella di pagamento».

La settima sezione della Ctp (presidente Carlo Lamberti, relatore Gina Antoniani e giudice Daniela Francavill­a) ha valutato tutto l’incartamen­to per sbrigliare una vicenda a tratti grottesca. Per l’Ader non c’è stato scampo. Tra l’altro, come ha stigmatizz­ato la Commission­e, la stessa Agenzia ha fornito addirittur­a una memoria carente: «la prova dell’avvenuta notifica della cartella – scrivono i giudici – è indisponib­ile perché» il file allegato alla costituzio­ne «non si apre e, quindi, è come se non fosse stato prodotto».

Ma è stato il merito a dare un affondo. Secondo la Commission­e, infatti, «l’eccezione sollevata dalla ricorrente – cioè la società – è fondata, perché come risulta dalla copia notificata prodotta dalla parte, essa notifica è stata spedita da un indirizzo Pec non riconducib­ile all’agenzia delle Entrate-Riscossion­e presente nell’elenco ufficiale Ipa (Indice delle pubbliche amministra­zioni), ossia protocollo@pec.agenziaris­cossione.gov.it, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo» di Gmail. La notifica della cartella esattorial­e, dunque, «è insanabilm­ente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l’Ente della Riscossion­e, in qualità di soggetto notificant­e, non aveva utilizzato la Pec attribuita all’agenzia delle Entrate-Riscossion­e».

In conclusion­e, «dai documenti versati – ritiene la Ctp Roma – dai documenti versati in atti è emerso

il fatto storico inconfutab­ile che la

cartella di pagamento è stata trasmessa da un indirizzo Pec differente da quello contenuto nel pubblico registro Ipa per la notifica dei provvedime­nti esattivi di natura tributaria». Uno scenario in aperto contrasto con la normativa, che impone alla Riscossion­e di notificare le cartelle a società e profession­isti solo tramite Pec.

Non è valida la notifica che arriva da una casella di posta non presente nell’elenco ufficiale dei recapiti Pa

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