Possibile dribblare la copertura integrale
Per quanto concerne la compilazione del Pef, la delibera Arera n. 57/2020 ribadisce che chiunque sostenga costi che ricadono nel perimetro delle voci del servizio è tenuto a compilare la sua quota parte del Pef (una sorta di co-gestori). Sarà poi a cura dell'ente territorialmente competente assemblarli per singolo comune. Tra le altre indicazioni, viene data facoltà all'ente competente, ai fini dell'equilibrio economico finanziario, di indicare le componenti di costo ammissibili in base alla disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, per verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Dunque, l'ente potrebbe decidere non solo di inserire nel Pef voci separate fuori perimetro da inserire nelle tariffe Tari, ma anche di non coprire al 100% dei costi del Pef in modalità Mtr. Il secondo chiarimento riguarda la validazione del Pef da parte dell'ente territorialmente competente: Arera approverà questo Pef integralmente o proporrà modifiche, ribadendo che il Pef validato dall'ente territorialmente competente non sarà mai annullato ma solo, in caso, modificato. Infine, il terzo aspetto relativo al rafforzamento dei meccanismi di garanzia introduce un'interessante quanto preoccupante novità. Infatti, «In caso di inerzia del gestore, l'ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risulta dall'ultimo Rapporto dell'Ispra, e in un'ottica di tutela degli utenti.