I passaggi per registrare l’indebito incassato dall’ente
Una somma, che non comporta alcuna discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, è stata indebitamente pagata al Comune. Tale somma può essere contabilizzata in entrata e uscita dal Comune (per l’introito e la restituzione) nei servizi per conto terzi e partite di giro ?
G.T. - COMO
Per contabilizzare nel bilancio dell’ente locale una somma a quest’ultimo corrisposta indebitamente da un soggetto terzo, si devono applicare i principi contabili disciplinati dal Dlgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto l’ente provvede ad accertare la relativa somma incassata indebitamente e a iscriverla in bilancio tra le entrate, tenuto conto del titolo corrispondente. Successivamente l’ente provvede a impegnare la spesa correlata alla somma di cui al precedente punto e a iscriverla tra le uscite alla voce dei “rimborsi vari”, senza ricorrere alla voce “servizi per conto terzi e partite di giro”, il cui utilizzo, in base al principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011, punto 7.1, risulta percorribile solo per quelle entrate tassativamente previste dall’ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione (le ritenute erariali, previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale, i depositi cauzionali, il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo, i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali, le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi).