Accantonamento minimo obbligatorio per fondo crediti
Un valore insufficiente blocca l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione L’intervento sulla parte variabile deve rispettare i tetti di spesa e di bilancio
Entra a regime con il consuntivo 2019 la regola generale di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità a rendiconto. Poiché da quest’anno il metodo semplificato lascia il posto a quello ordinario, nell’allegato C l’accantonamento (inserito nella colonna E) non potrà essere minore di quello minimo (riportato nella colonna D).
I conteggi devono essere effettuati dopo il riaccertamento ordinario dei residui e prima della compilazione del nuovo allegato A/1 al risultato di amministrazione. La scelta del livello di analisi delle voci su cui calcolare l’Fcde è lasciata al responsabile finanziario, che può far riferimento alle tipologie di entrata o scendere a un maggiore livello di dettaglio (categorie, capitoli o articoli). L’accantonamento può riguardare anche i crediti del Titolo V, riferito a entrate da riduzione di attività finanziarie. Non richiedono invece l’accantonamento i crediti da altre Pa, quelli assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa o gestite per conto di un altro ente.
L’importo dell’accantonamento dipende dall’andamento della riscossione, calcolata come media tra incassi in conto residui e residui iniziali degli ultimi cinque anni chiusi. Trattandosi di annualità armonizzate, per gli esercizi 2015-2019 può essere calcolata la media semplice fra totale incassato e totale accertato oppure fra rapporti annui. Fermo restando l’obbligo di accantonare lo stanziamento minimo, è possibile stanziare importi superiori, dandone motivazione nella relazione al bilancio. Nell’allegato a/1 al risultato di amministrazione l’importo dell’Fcde va rappresentato seguendo regole differenti rispetto agli altri accantonamenti. Devono infatti essere riportati nelle prime due colonne il fondo accantonato al 31 dicembre 2018 e quello applicato al bilancio 2019. L’Fcde al 31 dicembre 2019 va poi indicato nell’ultima colonna (E). Solo successivamente, si compilano le colonne intermedie effettuando il raffronto fra l’ultima colonna e le prime due.
Se il fondo finale risulta maggiore la differenza è iscritta nella colonna (C) riferita all’Fcde stanziato nel bilancio di previsione, entro il limite dello stanziamento definitivo. Se lo stanziamento non fosse capiente, la differenza è da riportare nella colonna D, relativa alla variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto. Nel caso opposto, invece, la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (D).
La quantificazione dell’Fcde condiziona il risultato di amministrazione «sostanziale». Se l’ente consegue un disavanzo, dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario, può beneficiare del ripiano speciale in base all’articolo 39-quater del Milleproroghe. Questo disavanzo potrà essere recuperato, dall’esercizio finanziario 2021, in un massimo di 15 annualità costanti. Le modalità di recupero dovranno essere definite con deliberazione del consiglio, acquisito il parere dell’organo di revisione, entro 45 giorni dall’approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera è equiparata alla mancata approvazione del rendiconto.
Per il rientro potranno essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, tranne quelle provenienti da prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione, e i proventi dell’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale.
Fino a quando il fondo crediti non risulta adeguato all’importo minimo previsto dal principio, l’ente non può applicare l’avanzo di amministrazione disponibile ed è interdetta la possibilità di utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui/prestiti obbligazionari in ammortamento.