Dubbia esigibilità con meno vincoli
L’ ok dei revisori per ridurre le somme da vincolare nel fondo crediti
L’accelerazione della riscossione renderà più leggero l’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2020/22. Il comma 80 della legge 160/19 stabilisce, per gli esercizi dal 2020 al 2022, la possibilità di ridurre l’ Fcde accantonato nel bilancio di previsione relativo alle entrate oggetto della riforma della riscossione, sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti. L’allentamento dei vincoli passa però dal vaglio dei revisori, che devono dare il parere. Dalla relazione alla legge di bilancio si evince che la riforma della riscossione riguarda le entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali, ad eccezione dei proventi da violazioni al codice della strada.
La variazione di bilancio per ridurre l’accantonamento al fondo crediti è di competenza consiliare e va effettuata entro il 30 novembre (articolo 175, comma 3 del Tuel). Ma una prima analisi potrà essere effettuata in sede di verifica degli equilibri. Per fornire supporto motivazionale all’atto e per acquisire il parere dei revisori, è necessario che l’accelerazione delle riscossioni sia documentata, anche in relazione ai flussi di cassa già registrati. Le maggiori difficoltà per ora sono “scommettere” sui flussi di cassa prospettici.
Il comma 79 della manovra consente poi di variare il bilancio 2020/22 e 2021/23 per ridurre l’accantonamento a Fcde stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 a un valore pari al 90% dello stanziamento minimo quantificato nell’allegato al preventivo. Per fruire di questa possibilità occorre aver registrato alla fine dell’esercizio precedente la riduzione del debito commerciale (se di importo superiore al 5% delle fatture ricevute) e il rispetto dei tempi di pagamento, misurati attraverso l’indicatore di ritardo dei pagamenti.
L’attuazione negli ultimi tre esercizi di nuove forme gestionali di riscossione delle entrate e l’attivazione di strumenti organizzativi per l’accelerazione della riscossione consentono poi di calcolare il fondo crediti facendo riferimento ai risultati della media calcolata su questi tre esercizi, anziché agli ultimi cinque previsti come regola generale. Per esempio, gli enti potrebbero dimostrare la creazione di unità organizzative o il reclutamento di professionalità dedicate a questa attività.
È poi possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e accertamenti calcolando anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo, in conto residui a valere su accertamenti dell’anno precedente, facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno. Dal 2020, lo stanziamento del fondo relativo alla Tari può poi essere finanziato mediante la tariffa.
Infine, l’articolo 187, comma 2 del Tuel disciplina la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata» con l’approvazione del rendiconto 2019, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2020.