Effetto crisi sui conti: così il monitoraggio e le contromisure
Gli amministratori devono attivarsi in caso di eventuale riduzione del capitale Gli indicatori finanziari possono esser utili a pesare il «going concern»
Dopo avere esaminato gli effetti del coronavirus sul bilancio 2019 sul Sole 24 Ore del 9 marzo, consideriamo alcuni aspetti che riguardano gli adempimenti dei prossimi giorni, da valutare con estrema attenzione data la straordinarietà della situazione.
Approvazione del bilancio
Il contesto attuale di restrizione negli spostamenti e nello svolgimento delle attività sta creando problemi in relazione alle operazioni di chiusura dei conti, di revisione contabile e di approvazione del bilancio; lo slittamento dell’approvazione (sia per il ricorso al maggior termine dei 180 giorni sia per norme di proroga) richiederebbe comunque di aggiornare le valutazioni o quantomeno le informazioni in nota integrativa. Dal punto di vista pratico, lo svolgimento delle riunioni dei Cda e delle assemblee societarie è assicurato dalla possibilità oramai ampiamente diffusa di sfruttare strumenti di teleconferenza, come confermato anche dalla recente massima 187 del Consiglio notarile di Milano (si veda la pagina seguente).
Prime analisi dei conti 2020
Occorre preliminarmente ricordare che sono aumentate le responsabilità di amministratori, sindaci e revisori delle Srl. Le norme sulla crisi di impresa hanno introdotto diverse novità, già in vigore, nel Codice civile:
1. si applica l’articolo 2381, comma 5 (comunicazione almeno semestrale che gli organi delegati devono dare al Cda e, se nominato, al collegio sindacale in relazione al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione);
2. l’articolo 2476, comma 6, prevede che «gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale»;
3. le Srl che superano i nuovi limiti quantitativi, se non hanno già provveduto, dovranno nominare un revisore o il collegio sindacale nell’assemblea che approva il bilancio 2019. Il primo compito dei nuovi revisori sarà valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui si trovano queste società.
È in questo nuovo quadro normativo che si inseriscono gli effetti del coronavirus sui conti delle Pmi.
I vincoli del Codice civile
L’andamento dei primi mesi del 2020 in molte situazioni potrebbe far scattare le norme che impongono azioni immediate in caso di riduzione del capitale per oltre un terzo (articoli 2446 e 2482-bis) o al di sotto del minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter).
Ad esempio, una società che normalmente in un anno ha ricavi per 12 milioni e costi( praticamente fissi) per 11 milioni, con un patrimonio netto 2019 di 1 milione, in cui la chiusura o la riduzione dell’attività per coronavirus ha già creato una riduzione effettiva o stimata di vendite per 2 milioni, si troverebbe nella situazione in cui gli amministratori e i soci devono «senza indugio» prendere provvedimenti. Questo problema interessa una grande platea di soggetti, ma solo in alcuni casi sarà possibile rinviare decisioni drastiche (prevedendo il recupero della perdita nei prossimi mesi o confidando sull’aiuto delle misure economiche). In tutti gli altri casi, occorre valutare se un intervento legislativo può mitigare l’impatto delle norme del Codice civile, come ad esempio è stato disposto per le start-up innovative dal Dl 179/2012.
La continuità aziendale
Tenendo anche conto del nuovo quadro di responsabilità, la valutazione più urgente che amministratori, sindaci e revisori devono fare riguarda la presenza degli elementi che consentono la continuità aziendale. Dal punto di vista tecnico, è utile fare riferimento alle definizioni e agli indici previsti dal principio di revisione 570. Alcuni indicatori che potrebbero essere influenzati dall’epidemia sono:
situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
bilanci prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
principali indici economico-finanziari negativi;
incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per investimenti necessari;
eventi catastrofici contro cui non è̀ stata stipulata una polizza assicurativa o contro cui è̀ stata stipulata una polizza con massimali insufficienti.
Gli indici di allerta