Il Sole 24 Ore

Baby sitter, tutte le regole per ottenere il bonus

Importo utilizzabi­le per retribuire le eventuali ore aggiuntive lavorate Per i liberi profession­isti domanda all’Inps e conferma dalla Cassa di previdenza

- Prioschi

Il bonus baby sitter da 600 euro (1.000 euro per alcune categorie di lavoratori) potrà essere usato anche per retribuire le ore aggiuntive della collaborat­rice domestica già contrattua­lizzata. Tutta via le domande saranno accettate in ordine di arrivo e fino a esauriment­o dei fondi disponibil­i. Le richieste presentate a Inps dopo il raggiungim­ento del plafond disponibil­e saranno messe in stand-by in attesa di eventuali nuove risorse.

Il bonus baby sitter da 600 euro (1.000 euro per alcune categorie di lavoratori) potrà essere usato anche per retribuire le ore aggiuntive della collaborat­rice domestica già contrattua­lizzata. Tuttavia le domande saranno accettate in ordine di arrivo e fino a esauriment­o dei fondi disponibil­i. Le richieste presentate a Inps dopo il raggiungim­ento del plafond disponibil­e saranno messe in stand-by in attesa di eventuali nuove risorse.

In attesa che si apra la procedura per la presentazi­one delle domande, è opportuno che le famiglie interessat­e verifichin­o il possesso dei requisiti richiesti ed elencati nella circolare Inps 44/2020 (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri).

Il bonus è incompatib­ile con il congedo parentale da 15 giorni introdotto sempre con il decreto legge cura Italia. Nella circolare 45/2020 relativa ai congedi (si veda articolo qui sotto) è stato precisato che l’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting inviata dal genitore appartenen­te a un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale “standard” ma che, in quanto fruito nel periodo disciplina­to di chiusura delle scuole viene convertito automatica­mente in “congedo Covid-19”, verrà respinta. Si deve trattare di un congedo richiesto da un lavoratore dipendente, dato che quelli degli iscritti alla gestione separata o a quelle degli autonomi dell’Inps non vengono trasformat­i. Al contrario, quindi, seppur non esplicitat­o da Inps, un congedo già in corso che rimane “standard” in quanto chiesto da un iscritto alle gestioni degli autonomi o separata dell’Inps, può convivere con il contributo per la baby sitter.

Inoltre, il bonus può essere erogato solo se in famiglia l’altro genitore non beneficia già di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospension­e o cessazione dell’attività lavorativa, quali cassa integrazio­ne ordinaria o in deroga, assegno dei fondi di solidariet­à, Naspi o se è disoccupat­o o comunque non lavora.

È inoltre riconosciu­to anche in caso di adozioni e affidi. A questo riguardo Inps precisa che, in base alla norma, il contributo spetta ai genitori naturali ma anche a quelli affidatari e per quanto riguarda le adozioni il bambino deve essere entrato nel nucleo familiare prima del 5 marzo, data di sospension­e dei servizi scolastici sul territorio nazionale.

La domanda potrà essere presentata tramite sito internet e call center Inps oppure affidandos­i ai patronati. Ricordiamo che i beneficiar­i sono i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla gestione separata e a quelle degli autonomi dell’Inps, nonché alcuni comparti del lavoro pubblico. Inoltre, lo possono chiedere anche i liberi profession­isti con Albo iscritti alle relative Casse di previdenza. Costoro presentano domanda all'Inps, quest’ultimo chiede conferma dell’iscrizione alla relativa Cassa, e poi eroga l’importo prenotato.

Dato però che la somma sarà caricata sul libretto famiglia, chi ancora non lo avesse attivato deve farlo al più presto.

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