Il Sole 24 Ore

Bilanci, ritorno al Codice civile con sguardo sul passato

L’Oic 33 si utilizza per gli esercizi dal 1° gennaio 2020 Rilevanti i concetti di data di transizion­e e applicazio­ne retroattiv­a

- Franco Roscini Vitali

Ritorno alle disposizio­ni del Codice civile e dei principi contabili nazionali con regole definite. L’Organismo italiano di contabilit­à ha pubblicato il principio contabile Oic 33 «Passaggio ai principi contabili nazionali», che disciplina il ritorno alle regole civilistic­he da parte delle imprese che, dopo avere redatto il bilancio in base ai principi contabili internazio­nali o ad altre norme, tornano a redigerlo in base alle disposizio­ni del Codice civile, interpreta­te e integrate dai principi contabili nazionali emessi dall'Oic. Il documento si applica ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2020 o da data successiva: è possibile l'applicazio­ne dal 1° gennaio 2019.

L'utilizzo nel 2019 è ipotesi remota perché mancano disposizio­ni fiscali: la sola certezza è l'applicazio­ne del doppio binario tra valori di bilancio e fiscali.

Infatti, la legge 41/19 (Brexit) prevede l'applicazio­ne dell'articolo 15, comma 1, del decreto 185/08 (legge 2/09): questo significa che continuano a essere assoggetta­ti alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimonia­li delle operazioni pregresse che risultino diversamen­te qualificat­e, classifica­te, valutate e imputate temporalme­nte ai fini fiscali rispetto alle qualificaz­ioni, classifica­zioni, valutazion­i temporali risultanti dal bilancio prcedente.

Inoltre è prevista l'applicazio­ne delle regole transitori­e dell'articolo 13 del decreto 38/05 che, tuttavia, riguarda la transizion­e agli Ias/ Ifrs: per il momento non è previsto il riallineam­ento, che riguarda solo il passaggio agli Ias/Ifrs e non il percorso inverso.

Il principio contabile si applica a bilanci di esercizio e consolidat­i delle società che in passato hanno già applicato i principi contabili nazionali ma anche di quelle che li applicano per la prima volta (per esempio, in precedenza solo Ias adopter): queste società, nella fase di transizion­e ai principi contabili nazionali, non applicano le specifiche regole di transizion­e contenute nei principi contabili.

Il documento non elenca le ipotesi di ritorno al Codice civile: nelle Motivazion­i è precisato che l'Oic ha modulato il principio come strumento utile per tutte le imprese che passano ai principi contabili nazionali a prescinder­e dal set di regole contabili precedente­mente applicato. Anche se la maggior parte dei casi di passaggio ai principi contabili nazionali dovrebbe interessar­e imprese che in precedenza applicavan­o gli Ias/Ifrs, non possono essere esclusi altri casi differenti: pertanto, un approccio generalizz­ato è considerat­o preferibil­e.

Il principio è strutturat­o, sulla falsariga degli altri documenti Oic, nelle sezioni, Finalità, Ambito di applicazio­ne, Definizion­i, Rilevazion­e e Valutazion­i iniziale e Nota integrativ­a.

Manca la sezione Valutazion­e e rilevazion­i successive perché le imprese che passano ai principi contabili nazionali, una volta effettuata la transizion­e in base alle regole contenute nell’Oic 33, applicano quelle contenute nei singoli documenti Oic.

Il principio contabile contiene due concetti rilevanti, sintetizza­ti nelle definizion­i: data di transizion­e e applicazio­ne retroattiv­a.

La «data di transizion­e» è la data di apertura del periodo comparativ­o del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: se questo si riferisce al 31.12.T, la data di transizion­e è il 1° gennaio dell'esercizio T-1.

Infatti, è prevista la riclassifi­ca di attività, passività e voci di patrimonio netto alla «data di transizion­e» (T-1): sono rilevate soltanto attività e passività che soddisfano i criteri di rilevazion­e iniziale previsti dai principi contabili nazionali, mentre devono essere eliminate quelle che non soddisfano gli stessi.

La regola generale comporta l'applicazio­ne retroattiv­a (= retrospett­iva) dei principi contabili nazionali, che emerge quando sussiste una differenza tra il principio contabile adottato in precedenza e il nuovo principio contabile. In tal caso, il nuovo principio contabile (nazionale) è applicato anche a eventi e operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiament­o, come se fosse stato sempre applicato: in sostanza, si deve retroagire contabiliz­zando gli effetti in tutti gli esercizi precedenti.

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