Diritti doganali, rinvio a perimetro ristretto
Le disposizioni del Dl Cura Italia relative al pagamento differito di 30 giorni dei diritti doganali si applicano alle imprese di trasporto e si estendono tra gli altri anche agli spedizionieri doganali ma non interessano le imprese industriali e commerciali. Con la determinazione 98769/2020, le Dogane confermano le conclusioni già anticipate con la nota 95986 del 19 marzo, (si veda Il Sole 24 Ore del 24 marzo scorso) precisando l’applicazione della norma. L’articolo 92 del Dl 18/2020 ha, infatti, disposto che«il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del Tu Leggi Doganali, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi».