Il Sole 24 Ore

Diritti doganali, rinvio a perimetro ristretto

- —Benedetto Santacroce —Ettore Sbandi La versione integrale dell’articolo ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com

Le disposizio­ni del Dl Cura Italia relative al pagamento differito di 30 giorni dei diritti doganali si applicano alle imprese di trasporto e si estendono tra gli altri anche agli spedizioni­eri doganali ma non interessan­o le imprese industrial­i e commercial­i. Con la determinaz­ione 98769/2020, le Dogane confermano le conclusion­i già anticipate con la nota 95986 del 19 marzo, (si veda Il Sole 24 Ore del 24 marzo scorso) precisando l’applicazio­ne della norma. L’articolo 92 del Dl 18/2020 ha, infatti, disposto che«il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizio­ne ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del Tu Leggi Doganali, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazio­ne di interessi».

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