Antiriciclaggio, più dati da conservare
Nuove modalità di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio entro il 31 dicembre 2020. Lo rende noto un provvedimento della Banca d’Italia in materia.
Il documento tocca gli articoli 31, 32, 34 del decreto 231/2007, con applicazione agli intermediari finanziari bancari e non bancari, delle categorie ricomprese nell’articolo 3, comma 2 e 2-bis del decreto. Innanzitutto, tra i dati da conservare già previsti dall’articolo 31, comma 2, si aggiungono quelli relativi al «punto operativo» (in pratica la filiale o l’agenzia dell’intermediario), la data d’instaurazione e chiusura del rapporto continuativo attivato. Per le operazioni occasionali, o quelle generate dai rapporti continuativi, andranno conservate altresì le informazioni sulla data di effettuazione, l’importo e il segno monetario, la causale e i mezzi di pagamento utilizzati. La grossa novità è che si richiede di conservare i medesimi dati anche per operazioni occasionali alle quali l’adeguata verifica non si applica, ossia quelle per importi inferiori ai 15mila euro. Novità anche nelle modalità di conservazione di tali dati, poiché si dettano gli standard per la conservazione in misura informatica, che consenta accessibilità completa e tempestiva, integrità dei documenti e dati acquisiti, adozione di protocolli che prevengano qualsiasi perdita in questo ambito. Questa conservazione dovrà avvenire tempestivamente (quindi all’atto dell’acquisizione dei documenti e delle informazioni), e non oltre il trentesimo giorno dall’instaurazione o chiusura del rapporto continuativo, nonché dall’esecuzione delle operazioni occasionali.