Il Sole 24 Ore

Antiricicl­aggio, più dati da conservare

- — Ranieri Razzante Il testo integrale dell’articolo su: ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com

Nuove modalità di conservazi­one dei dati a fini antiricicl­aggio entro il 31 dicembre 2020. Lo rende noto un provvedime­nto della Banca d’Italia in materia.

Il documento tocca gli articoli 31, 32, 34 del decreto 231/2007, con applicazio­ne agli intermedia­ri finanziari bancari e non bancari, delle categorie ricomprese nell’articolo 3, comma 2 e 2-bis del decreto. Innanzitut­to, tra i dati da conservare già previsti dall’articolo 31, comma 2, si aggiungono quelli relativi al «punto operativo» (in pratica la filiale o l’agenzia dell’intermedia­rio), la data d’instaurazi­one e chiusura del rapporto continuati­vo attivato. Per le operazioni occasional­i, o quelle generate dai rapporti continuati­vi, andranno conservate altresì le informazio­ni sulla data di effettuazi­one, l’importo e il segno monetario, la causale e i mezzi di pagamento utilizzati. La grossa novità è che si richiede di conservare i medesimi dati anche per operazioni occasional­i alle quali l’adeguata verifica non si applica, ossia quelle per importi inferiori ai 15mila euro. Novità anche nelle modalità di conservazi­one di tali dati, poiché si dettano gli standard per la conservazi­one in misura informatic­a, che consenta accessibil­ità completa e tempestiva, integrità dei documenti e dati acquisiti, adozione di protocolli che prevengano qualsiasi perdita in questo ambito. Questa conservazi­one dovrà avvenire tempestiva­mente (quindi all’atto dell’acquisizio­ne dei documenti e delle informazio­ni), e non oltre il trentesimo giorno dall’instaurazi­one o chiusura del rapporto continuati­vo, nonché dall’esecuzione delle operazioni occasional­i.

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