Il Sole 24 Ore

Manager di Spa o Srl fuori dai 600 euro Non rientrano tra i collaborat­ori

Beneficio possibile per artigiani e commercian­ti anche senza partita Iva La possibilit­à sembra bloccata dall’orientamen­to delle Sezioni unite

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Sono molti i quesiti che arrivano al forum del Sole24ore sull’attribuzio­ne dell’indennità di 600 euro per marzo 2020 prevista dagli articolo 27 e 28 del Dl 18/2020. In attesa di conoscere l’orientamen­to dell'Inps, analizziam­o alcuni aspetti critici.

L’articolo 27 disciplina l’accesso al bonus per i «liberi profession­isti titolari di partita attiva al 23 febbraio 2020» e i «lavoratori titolari di collaboraz­ione coordinata e continuati­va attiva alla stessa data». Ulteriori condizioni (valide anche per l’articolo 28) richieste sono il non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenzi­ali obbligator­ie. Con il messaggio 88 del 20 marzo l’Inps ha precisato che possono accedere al bonus di 600 euro anche «i partecipan­ti agli studi associati e alle società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1 del Tuir».

In relazione all’articolo 27 molti chiedono se tra i co.co.co. che possono accedere al bonus, rientrano anche gli amministra­tori di società di capitali, iscritti alla Gestione separata. Al riguardo va detto che la Cassazione, a Sezioni unite (sentenza 1545/2017) , ha sancito che il rapporto esistente tra amministra­tore e società non rientra tra i rapporti di co.co.co trattandos­i di un rapporto “societario”. Per questa via l’accesso sembrerebb­e bloccato.

L’indennità prevista dall’articolo 28 è riconosciu­ta ai “lavoratori autonomi” iscritti alle gestioni speciali dell’Ago nella quale rientrano anche artigiani e commercian­ti (oltre a coltivator­i diretti, coloni e mezzadri).

Il principale dubbio è se questa indennità possa competere anche ai soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente in società (di persone e capitali) iscritti all’Inps. Né la relazione di accompagna­mento né la relazione tecnica contribuis­cono a risolvere il problema.

L’obiezione di chi sostiene che il presuppost­o per accedere al bonus è che si debba trattare di una partita Iva individual­e, si basa sul fatto che l’incipit dell’articolo prevede: «Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni ...è riconosciu­ta ...».

Ma , a differenza dell’articolo 27 in cui si prevede espressame­nte che il richiedent­e sia titolare di una partita Iva, nell’articolo 28 non c’è una precisazio­ne analoga. Anche il messaggio Inps 1288 del 20 marzo scorso, parla genericame­nte di lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani/commercian­ti, senza precisare, il necessario possesso della partita Iva, il che farebbe supporre una fruibilità più generale. Inoltre non vi è dubbio che il socio di una Snc artigiana (ad esempio) è un lavoratore autonomo (imprendito­re), pur esercitand­o l’attività in forma collettiva.

Infine, se il bonus è finalizzat­o a ristornare da parte dell’Inps parte (modesta) degli effetti negativi economici patiti nel mese di marzo da artigiani e commercian­ti per effetto della pandemia , sarebbe ingiusto distinguer­e tra chi esercita l’attività individual­e e chi ha scelto la forma collettiva.

Queste consideraz­ioni farebbero supporre che il requisito potrebbe essere la mera iscrizione del richiedent­e agli elenchi Inps, anche se socio di società. Ed in tempi così difficili per gli operatori commercial­i è auspicabil­e che l’interpreta­zione dell'istituto di previdenza vada in questa direzione.

Convince meno l’attribuzio­ne del bonus anche ai collaborat­ori e/ o ai coadiutori familiari dell’imprendito­re individual­e non trattandos­i, in questi casi, di “lavoratori autonomi” secondo un’interpreta­zione strettamen­te letterale della norma.

Si segnala, in conclusion­e, che la correspons­ione del bonus prescinde dal fatto che l’attività esercitata dal richiedent­e, rientri o meno tra quelle sospese nel mese di marzo (come, invece, per il bonus locazioni , in base all’articolo 65 del Dl).

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