Fino a giugno stop a pignoramenti ed esecuzioni
I chiarimenti forniti nelle Faq dell’agenzia delle Entrate–Riscossione
Divieto di notifica delle cartelle di pagamento dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Disco rosso all’attivazione di misure cautelar i ed esecutive durante il medesimo periodo di tempo. Possibilità di rateizzare le cartelle in scadenza in pendenza della moratoria, con istanza da presentare entro giugno. Sono alcuni chiarimenti delle Faq di agenzia Entrate–Riscossion sull’ articolo 68 del Dl 18/20( si veda« Il Sole 24 Ore» del 21 marzo).
In forza della modifica del decreto «cura Italia », sono senz’ altro sospese tutte le rate delle dilazioni con l’ agente della riscossione in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. Non rilevano né la natura dell’ entrata( tributaria o non) né l’ ente creditore( agenzia delle Entrate,Inps,com uni eccetera ). Sono incluse inoltre tanto le rateazioni derivanti da cartelle quanto quelle rive nient i dall’affidamento di accertamento esecutivi e avvisi di addebito.
Con il richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, inoltre, opera il divieto di notificare, neppure tramite pec, le cartelle di pagamento nel corso del periodo di sospensione.
Le Faq dell’Agenzia hanno inoltre precisato chela moratoria non riguardasolo le dilazioni incorso ma anche le procedure cautelari ed esecutive. Quindi l’agente della riscossione non può disporre l’ iscrizione di fermi amministratividei veicoli e di ipoteche né promuovere pignoramenti, anche presso terzi. Ciò significa, in sostanza, chela moratoria riguarda tanto i piani di rientro in corso quanto gli importi scaduti all ’8 marzo. Le ipoteche e i fermigià iscritti conservano validità sino all’ estinzione del carico affidato. Nelle Faq nulla viene rilevato in merito alle procedure esecutive già avviate prima dell ’8 marzo. Il riferimento è,inp articolare, al pignoramento presso terzi, avente a oggetto ad esempio lo stipendio, il canone di locazione o il conto bancario. Si è tuttavia dell’ opinione che anche queste procedure non dovrebbero proseguire. Perle cartelle già scadute, che pure secondo l’ Agenzia ricadono nella sfera di operatività della nuova disposizione, non esiste tecnicamente« un versamento in scadenza» nel periodo dall ’8 marzo al 31 maggio. Si ritiene pertanto che il blocco delle attività debba riguardare, invia generale, tutte le somme esigibili nel predetto arco temporale. Se così è, ma allo stato manca una conferma ufficiale, allora anche le attività esecutive in corso dovrebbero essere fermate. Allo scopo, occorrerebbe però che l’Ader comunicasse quanto prima in via ufficiale la moratoria allo scopo di avvertire il terzo pignorato di non provvedere alla trattenuta in capo al debitore affidato. Si pensi al pignoramento dello stipendio che non si sia esaurito con una sola trattenuta.
Gli importi sospesi devono essere versati in un’unica soluzione entro giugno. Le Faq rilevano in proposito che, inca sodi cartella in scadenza nella fase di sospensione, si potrà chiedere comunque la dilazione, in base all’ articolo 19 delDpr 602/1973. Si è tuttavia dell’ opinione chela norma non impediscadi chiedere perla prima volta una dilazione perso mm egiàs cadute all ’8 marzo. Ciò che non si può rateizzare a giugno sono solo le rate sospese non anche gli importi esigibili e mai rateizzati prima. Anche per gli affidamenti peri quali sono già scaduti i termini di pagamento, che non siano mai stati oggetto di piani di rientro, potrà essere presentata domanda di rateazione entro il prossimo me sedi giugno.