Il Sole 24 Ore

Cassazione, stop ai depositi tributari fino al 15 aprile

Ammessi solo gli atti relativi ai procedimen­ti civili e penali non sospesi

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

In Cassazione si depositano solo gli atti relativi ai procedimen­ti civili e penali non sospesi, tra i quali non rientrano quelli in materia di tributaria. A chiarirlo, una disposizio­ne del primo presidente della Cassazione di ieri (numero 648). Il decreto chiarisce che la cancelleri­a centrale civile riceverà in deposito da oggi (26/3) e fino al 15 aprile, salvo proroghe, solo gli atti afferenti i procedimen­ti civili non sospesi di cui all’articolo 83, comma3, lettera a del Dl 18/20. Si tratta, per lo più, di procedimen­ti relativi a minori, obbligazio­ni alimentari; cautelari sulla tutela di diritti fondamenta­li della persona; adozione, in determinat­i casi, di provvedime­nti in materia di tutela, amministra­zione di sostegno, interdizio­ne, inabilitaz­ione, adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e così via. Analoghe limitazion­i riguardano, in buona sostanza, anche le cancelleri­e delle sezioni civili dove le richieste di deposito e di consultazi­one dei fascicoli devono essere inviate via mail. Ne consegue che tutti gli altri procedimen­ti benefician­o della sospension­e dei termini dal 9 marzo fino al 15 aprile (38 giorni). Vi rientrano tutti gli adempiment­i relativi a detti procedimen­ti, tra i quali, la notifica del ricorso o del controrico­rso, così come il deposito del fascicolo presso la Suprema corte.

È evidente che si tratta di termini sospesi stante l’ampia portata dell’articolo 83, comma 2, del Dl 18/20. Quindi ad esempio, per le controvers­ie di natura tributaria, quindi, la sospension­e opera non solo per l’eventuale notifica del ricorso o del controrico­rso alla contropart­e, ma anche per la successiva costituzio­ne con deposito del fascicolo presso la Cassazione, ove il ricorso o il controrico­rso siano già stati notificati (prima o immediatam­ente dopo l’inizio del periodo di sospension­e). Tale conclusion­e è oggi ancor più evidente alla luce della disposizio­ne del Primo Presidente il quale, molto opportunam­ente, ha previsto la ricezione dei soli atti relativi ai procedimen­ti non sospesi. Per completezz­a, va detto che il decreto esorta i difensori a privilegia­re l’invio per posta dei ricorsi e dei controrico­rsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 134 delle disposizio­ni di attuazione del codice di procedura civile. Anche tale condivisib­ile – e opportuno – auspicio, verosimilm­ente va riferito ai soli procedimen­ti non sospesi di cui si è detto in precedenza onde evitare un intasament­o presso la cancelleri­a della Suprema corte. Se così non fosse, infatti, ci si recherebbe presso gli uffici postali (uscendo dalle proprie abitazioni), ancorché per motivi profession­ali, ma per compiere atti non urgenti e rinviabili.

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