Il Sole 24 Ore

Per lo sconto del 30% sulle multe ora basta pagare in 30 giorni

Sospesi ricorsi e notifiche Niente dimezzamen­to delle sanzioni sulla Rc auto

- Maurizio Caprino

Le multe stradali ricevute durante l’emergenza coronaviru­s si possono pagare con lo sconto del 30% anche entro 30 giorni, contro i consueti cinque. È la novità principale della corposa circolare del 24 marzo con cui il ministero dell’Interno ha interpreta­to - in modo perlopiù estensivo - le numerose misure del decreto legge Cura Italia (Dl 18/2020) che riguardano veicoli e circolazio­ne: dalle multe ai ricorsi, dalle patenti alle revisioni, fino all’assicurazi­one obbligator­ia.

L’articolo 108, comma 2 del Dl aveva lasciato molti dubbi sul pagamento delle multe. Il Viminale “apre” il più possibile, riconoscen­do la possibilit­à. Così, per le violazioni contestate direttamen­te al trasgresso­re o notificate dal 16 febbraio, fino al 31 maggio si ha diritto allo sconto del 30% anche prendendos­i 30 giorni per pagare. Inoltre, il conteggio dei 30 giorni viene sospeso dal 10 marzo al 4 aprile. Il tutto salvo ulteriori proroghe, possibili in futuro. Unica chiusura è sulla possibilit­à di fruire dello sconto anche per le infrazioni che comportano la sospension­e della patente o la confisca del veicolo: la formulazio­ne dell’articolo 108 non sembrava escludere neanche questo vantaggio, che appariva oggettivam­ente sproporzio­nato. Inoltre, le forze di polizia non hanno un obbligo specifico di riportare sul verbale questi benefici temporanei: la circolare lo ritiene solo opportuno.

Il congelamen­to dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazi­one dei ricorsi. Quindi, i giorni tra il 10 marzo e il 3 aprile non valgono nel conteggio né dei 90 o 360 giorni ammessi normalment­e per notificare né dei 30 o 60 giorni per ricorrere.

Quanto alla patente, l’articolo 104 del Dl non “copre” chi se l’era lasciata scadere prima del 31 gennaio, ma consente di guidare fino al 31 agosto se la scadenza è dal 31 gennaio in poi. Chi è soggetto a visita di rinnovo presso la Commission­e medica locale e per i ritardi di quest’ultima ha già un permesso provvisori­o oltre la scadenza fino al 15 aprile può guidare fino al 15 giugno; ma, per un complicato gioco di decreti ministeria­li, se la sua patente è scaduta prima del 31 gennaio può guidare fino al 30 giugno.

La moratoria fino al 31 ottobre sulle revisioni e gli altri controlli tecnici dei veicoli (visita e prova, articoli 75 e 78 del Codice della strada) previsti entro il 31 luglio consentita dall’articolo 92 del Dl vale anche per le bombole di alimentazi­one a metano o Gpl scadute dopo il 31 gennaio e nel frattempo si può circolare a gas anche senza averle cambiate. Chi aveva una revisione prenotata alla Motorizzaz­ione per una data successiva al 31 luglio potrà circolare fino al giorno per il quale è prenotato.

Quanto all’assicurazi­one obbligator­ia Rc auto, l’articolo 125 del Dl comporta che fino al 31 luglio i giorni di tolleranza in cui un veicolo è coperto anche dopo la scadenza della polizza raddoppian­o a 30 (anche in occasione della scadenza della rata periodica delle polizze a pagamento frazionato). La circolare precisa che ciò implica la temporanea abolizione del dimezzamen­to delle sanzioni previsto normalment­e se la polizza viene riattivata antro 30 giorni.

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