Il Sole 24 Ore

Permessi 104 aggiuntivi anche ai lavoratori disabili

Congedi parentali fruibili anche in attesa di presentare la domanda

- —M.Pri.

I dodici giorni aggiuntivi di permessi previsti dalla legge 104 sono riconosciu­ti sia ai lavoratori disabili che a quelli che assistono un figlio o un familiare disabile. Con la circolare 45/2020 pubblicata ieri, Inps corregge la precedente interpreta­zione dell’articolo 24 del Dl 18/2020 fornita con il messaggio 1281/2020, secondo cui i lavoratori disabili erano esclusi dalla maggiorazi­one (si veda Il Sole 24 ore del 21 marzo).

I dodici giorni possono essere fruiti nei mesi di marzo e aprile, consecutiv­amente o suddividen­doli in base alle necessità e sono in aggiunta ai 3 giorni per ogni mese già previsti dalla legge. Tutti i permessi, inoltre, sono frazionabi­li in ore secondo le regole già indicate nei messaggi 16866/2007 e 3114/2018. Nella circolare viene affermato che se un lavoratore assiste più persone disabili, oppure è un disabile che assiste un altro disabile, può cumulare anche le giornate aggiuntive (arrivando per esempio a 18+18 in due mesi).

Per quanto riguarda invece i congedi parentali speciali della durata di 15 giorni da fruire a partire dal 5 marzo nel periodo di chiusura delle scuole, la circolare non si discosta da quanto già indicato nel messaggio 1281/2020. Quindi indennizzo al 50% della retribuzio­ne o del reddito per chi ha bambini fino a 12 anni di età o con handicap grave senza limite di età, e senza indennizzo per bambini oltre 12 anni e fino a 16. Nella circolare, però, non è stato indicato come calcolare l’età, a differenza di quanto fatto nella circolare 44/2020 pubblicata ieri relativa al bonus baby sitter. Si presume che il criterio sia lo stesso e quindi i 12 e i 16 anni non devono essere stati compiuti al 5 marzo, giorno di chiusura dei servizi scolastici.

Questo congedo non può essere fruito a ore ed è incompatib­ile con eventuali strumenti di sostegno al reddito fruiti dall’altro genitore per riduzione o sospension­e dell’attività o se quest’ultimo non lavora. La circolare conferma che per alcune categorie di lavoratori la domanda può già essere inviata, mentre altri devono attendere l’implementa­zione delle procedure. Questi ultimi possono comunque fruire dei congedi (con erogazione della relativa indennità da parte del datore di lavoro se si tratta di dipendenti) e presentare la domanda successiva­mente. Tuttavia, dato che l’accoglimen­to delle richieste è soggetto al limite di budget complessiv­o, le richieste potrebbero anche essere respinte. Ma non viene indicata quale procedura seguire in tal caso e come a quel punto i giorni di assenza devono essere considerat­i.

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