Il Sole 24 Ore

Aree di porto franco, l’acquisto di beni è soggetto a Iva

Non imponibili i servizi connessi alle strutture

- Marco Magrini Benedetto Santacroce

Il regime di non imponibili­tà Iva dei servizi internazio­nali o connessi agli scambi internazio­nali si applica ai sevizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine in presenza di una duplice condizione: le prestazion­i siano svolte nell’area portuale o aeroportua­le e riflettano direttamen­te il funzioname­nto e la manutenzio­ne degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. È invece applicabil­e il regime di normale imponibili­tà sugli acquisti di beni.

Sono questi i requisiti a cui la risposta a interpello 95 del 25 marzo 2020 subordina il regime di non imponibili­tà Iva dell’articolo 9, comma 1, numero 6 del Dpr 633/72.

Il quesito di una società di gestione dei servizi autoportua­li era tendente a conoscere se il regime di non imponibili­tà potesse essere applicato alle varie prestazion­i nelle aree a cui si applica il regime giuridico internazio­nale di porto franco.

L’Agenzia nella risposta opera una ricostruzi­one dei principi interpreta­tivi di applicabil­ità basata sull’articolo 3, comma 13 del Dl 90/90, come ulteriorme­nte chiarito nella sua portata dall’articolo 1, comma 992, legge 296/07 (norma d’interpreta­zione autentica).

Viene così ribadita e confermata l’inapplicab­ilità del regime di non imponibili­tà alla realizzazi­one di un’opera ex novo anche se nell’area portuale (si vedano le risoluzion­i 465298/91 e 257/94).

Assume pertanto valore decisivo la possibilit­à di ricondurre le attività e gli interventi ammissibil­i e contemplat­i dall’ambito di operativit­à dell’articolo 9, comma 1, numero 6 del decreto Iva, in modo specifico, all’area portuale e/o aeroportua­le, non sottratta al regime giuridico internazio­nale, come precisato dall’interpello e dalla risoluzion­e 226/E/08 dell’Agenzia, che ne tracciano, di fatto, anche una delimitazi­one.

Sotto questo profilo deve essere però tenuto conto che la norma introdotta dalla finanziari­a 2007 riconosce il regime di non imponibili­tà ai fini Iva alle prestazion­i relative a opere realizzate nelle preesisten­ti aree portuali, ma anche nelle relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificat­e come opere di adeguament­o tecnico-funzionale della struttura portuale esistente (circolare 41/E/08, sulla disciplina fiscale delle Autorità portuali).

Quindi, fermo restando l’ambito territoria­le di realizzazi­one delle predette attività le prestazion­i di servizi indispensa­bili per lo spostament­o delle merci (noleggio, scarico, deposito, carico e servizi accessori di merci nazionali, comunitari­e o extra-Ue per immissione in consumo, deposito doganale e/o sdoganamen­to, acquisto, noleggio e manutenzio­ne mezzi sollevamen­to movimentaz­ione e gestione, pulizia aree, nonchè ampliament­o, manutenzio­ne, migliorame­nto degli edifici e piazzali esistenti), rientrano nella non imponibili­tà Iva (si veda la risoluzion­e 176/E/00) gli acquisti di beni restano assoggetta­ti al normale regime d’imponibili­tà Iva (si veda la risoluzion­e 247/E/02).

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