Il Sole 24 Ore

Niente sguardo al passato per elementi irrilevant­i

Nella nota integrativ­a focus sul patrimonio netto e la rettifica dei saldi

- —F.R.V.

Il saldo delle differenze patrimonia­li alla data di transizion­e è imputato a riserva di patrimonio netto al netto degli eventuali effetti fiscali, determinat­i in base all’Oic 25 Imposte sul reddito.

L’Oic 33 è corredato dall’appendice A che elenca le esenzioni, facoltativ­e, al principio generale dell’applicazio­ne retroattiv­a che, come illustrato nelle motivazion­i alla base delle decisioni assunte, non necessitan­o di spiegazion­i. Le esenzioni riguardano aggregazio­ni aziendali e conseguent­e ammortamen­to dell’avviamento che decorre a partire dalla data di transizion­e sulla base della stima di vita utile residua fatta a tale data applicando l’Oic 24; rimanenze; bilancio consolidat­o; titoli e partecipaz­ioni; strumenti finanziari derivati.

Le esenzioni si applicano a tutti gli elementi che appartengo­no alla stessa voce di bilancio.

Quando sono applicate le esenzioni all’applicazio­ne retroattiv­a, i principi contabili nazionali sono applicati a partire dalla data di transizion­e, oppure, solo quando questa applicazio­ne non è possibile, a partire dalla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Inoltre, l’applicazio­ne retroattiv­a può essere evitata, in base all’articolo 2423, comma 4, del Codice civile, se gli effetti sono irrilevant­i, oppure non è fattibile nonostante ogni ragionevol­e sforzo o eccessivam­ente onerosa: la nota integrativ­a deve illustrare le motivazion­i alla base della decisione di utilizzare l’esenzione.

La nota integrativ­a deve indicare le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali, la data di transizion­e e la riconcilia­zione del patrimonio netto dalla quale evincere le differenze – al lordo dell’effetto fiscale con separata evidenza dello stesso – che hanno comportato la rettifica dei saldi alla data di transizion­e e alla data di chiusura del bilancio comparativ­o. Inoltre, contiene l’elenco delle esenzioni all’applicazio­ne retroattiv­a dei principi nazionali (appendice A) e l’elenco delle voci di bilancio e le motivazion­i per cui la determinaz­ione retroattiv­a è non fattibile nonostante ogni ragionevol­e sforzo, eccessivam­ente onerosa oppure gli effetti sono irrilevant­i.

L’appendice B, invece, contiene alcuni esempi che riguardano aggregazio­ni aziendali, immobilizz­azioni materiali, titoli di debito e partecipaz­ioni. Per le immobilizz­azioni materiali è possibile ripristina­re le rivalutazi­oni effettuate, ai sensi delle norme di legge, ante passaggio agli Ias/Ifrs e non riconosciu­te dagli stessi, procedendo al ricalcolo del fondo ammortamen­to come se da sempre fossero stati applicati i principi nazionali.

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