Niente sguardo al passato per elementi irrilevanti
Nella nota integrativa focus sul patrimonio netto e la rettifica dei saldi
Il saldo delle differenze patrimoniali alla data di transizione è imputato a riserva di patrimonio netto al netto degli eventuali effetti fiscali, determinati in base all’Oic 25 Imposte sul reddito.
L’Oic 33 è corredato dall’appendice A che elenca le esenzioni, facoltative, al principio generale dell’applicazione retroattiva che, come illustrato nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, non necessitano di spiegazioni. Le esenzioni riguardano aggregazioni aziendali e conseguente ammortamento dell’avviamento che decorre a partire dalla data di transizione sulla base della stima di vita utile residua fatta a tale data applicando l’Oic 24; rimanenze; bilancio consolidato; titoli e partecipazioni; strumenti finanziari derivati.
Le esenzioni si applicano a tutti gli elementi che appartengono alla stessa voce di bilancio.
Quando sono applicate le esenzioni all’applicazione retroattiva, i principi contabili nazionali sono applicati a partire dalla data di transizione, oppure, solo quando questa applicazione non è possibile, a partire dalla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.
Inoltre, l’applicazione retroattiva può essere evitata, in base all’articolo 2423, comma 4, del Codice civile, se gli effetti sono irrilevanti, oppure non è fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo o eccessivamente onerosa: la nota integrativa deve illustrare le motivazioni alla base della decisione di utilizzare l’esenzione.
La nota integrativa deve indicare le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali, la data di transizione e la riconciliazione del patrimonio netto dalla quale evincere le differenze – al lordo dell’effetto fiscale con separata evidenza dello stesso – che hanno comportato la rettifica dei saldi alla data di transizione e alla data di chiusura del bilancio comparativo. Inoltre, contiene l’elenco delle esenzioni all’applicazione retroattiva dei principi nazionali (appendice A) e l’elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti.
L’appendice B, invece, contiene alcuni esempi che riguardano aggregazioni aziendali, immobilizzazioni materiali, titoli di debito e partecipazioni. Per le immobilizzazioni materiali è possibile ripristinare le rivalutazioni effettuate, ai sensi delle norme di legge, ante passaggio agli Ias/Ifrs e non riconosciute dagli stessi, procedendo al ricalcolo del fondo ammortamento come se da sempre fossero stati applicati i principi nazionali.