Il Sole 24 Ore

Disallinea­mento termini fiscali, la Corte dei conti critica il decreto

«Un ingiusto vantaggio per la parte pubblica da cancellare in conversion­e»

- Lorenzo Lodoli Benedetto Santacroce

Corte dei conti critica sul disallinea­mento dei termini amministra­tivi e processual­i presenti nel Cura Italia. In una memoria che investe anche la sospension­e dell’attività degli enti impositori (articolo 67), la sospension­e dei termini per i versamenti dei contribuen­ti (articolo 68) e la sospension­e dei termini processual­i (articolo 83). Il documento denuncia l’evidente disallinea­mento non solo dei termini, ma soprattutt­o delle posizioni processual­i tra contribuen­te e Fisco, a discapito dei principi costituzio­nali di parità delle parti e di uguaglianz­a.

Ricordiamo le norme. L’articolo 67 dispone, a favore degli uffici, la sospension­e, dall’8 marzo al 31 maggio, di tutte le attività svolte: di controllo, di liquidazio­ne, di accertamen­to, di riscossion­e, compreso il contenzios­o. L’ultimo comma prevede l’estensione del termine decadenzia­le di due anni dell’attività accertativ­a, i cui termini sarebbero spirati il 31 dicembre 2020 (l’anno d’imposta 2015 andrà così a scadere il 31 dicembre 2022).

L’articolo 68 prevede la sospension­e, dall’8 marzo al 31 maggio, dei versamenti posti a carico dei contribuen­ti, derivanti da cartelle di pagamento (comprese quelle da piani di rateazione) e avvisi di accertamen­to esecutivi. Su questi ultimi, la circolare 5/2020, con un’interpreta­zione dubbiosa, ha limitato il raggio di azione degli accertamen­ti esecutivi ai soli casi in cui il relativo carico sia stato già affidato alla Riscossion­e, restando di fatto esclusi gli atti ancora pendenti al periodo di interruzio­ne e gli atti non espressame­nte richiamati come avvisi bonari, piani di rateazione da adesione, mediazione o da conciliazi­one giudiziale. Inoltre, al termine del periodo di sospension­e, il contribuen­te dovrà provvedere al versamento dell’importo sospeso, in un’unica soluzione ed entro il 30 giugno prossimo.

Infine l’articolo 83 dispone la sospension­e, dal 9 marzo al 15 aprile (di 38 giorni), per il compimento di qualsiasi atto processual­e, i cui termini di rito fossero ancora pendenti nel predetto intervallo temporale. Con la circolare 5/E, l’Agenzia ha chiarito che il termine di sospension­e di 38 giorni si potesse sommare al termine ordinario per proporre il ricorso (60 più 38).

Sin da subito è stato criticato il disallinea­mento dei termini di cui gode l’Ufficio rispetto al contribuen­te, iniziando proprio dai termini processual­i, più estesi a favore del primo (articolo 67), rispetto al secondo (articolo 83, comma 2). La Corte dei conti chiede un intervento del legislator­e in sede di conversion­e perché il disallinea­mento determina un ingiustifi­cato vantaggio per la parte processual­e pubblica, che potrà avvalersi di un più ampio margine di tempo per adempiere agli oneri del processo e chiede pertanto «di espungere dal testo dell’articolo 67 il riferiment­o all’attività “di contenzios­o”».

La Corte poi contesta l’estensione di due anni dei termini di decadenza degli accertamen­ti che si pone in contrasto con il principio di corrispond­enza, «per effetto di una sospension­e dei termini relativi all’attività degli uffici ben più ampia della sospension­e dei versamenti». Ultima critica è sull’articolo 68 relativo al versamento obbligator­io in un’unica soluzione ed entro il 30 giugno dei carichi sospesi, in cui «la mancata esplicita riproposiz­ione della facoltà di rateizzare i carichi oggetto di sospension­e, potrebbe comunque comportare elementi di incertezza in sede applicativ­a».

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