Il Sole 24 Ore

Assemblee delle quotate online e a porte chiuse

Massima dei notai di Milano Il chiariment­o sul decreto cura Italia

- Angelo Busani

L’assemblea «a porte chiuse» delle società quotate (e di quelle a esse equiparate) è oggetto di una nuova massima d’urgenza elaborata dal Consiglio notarile di Milano. La massima n. 188 (datata 24 marzo 2020) concerne, più precisamen­te, oltre che le predette società quotate al Mta, anche le società le cui azioni sono quotate in «sistemi multilater­ali di negoziazio­ne» (si tratta delle società quotate all’Aim) e le Spa con azioni «diffuse tra il pubblico in misura rilevante» (queste ultime sono società non quotate che hanno più di 500 soci; spesso si tratta di ex quotate).

La nuova massima fa riferiment­o al caso che la società intenda svolgere l’assemblea avvalendos­i della facoltà concessa dall’articolo 106, comma 4, del Dl 18/2020: e, cioè, la facoltà di prevedere, nell’avviso di convocazio­ne dell’assemblea, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivam­ente tramite il «rappresent­ante designato» di cui all’articolo 135-undecies del Dlgs 58/1998: in tal caso si afferma, dunque, che le società potranno contempora­neamente avvalersi della facoltà (concessa dal comma 2 del medesimo articolo 106), di prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivam­ente, mediante mezzi di telecomuni­cazione che garantisca­no l’identifica­zione dei partecipan­ti, la possibilit­à della loro interazion­e in assemblea e l’esercizio del diritto di voto.

In sostanza, non solo l’avviso di convocazio­ne può disporre che l’assemblea si svolga obbligator­iamente mediante il conferimen­to delle deleghe, da parte dei soci, al rappresent­ante designato (e quindi senza che i soci possano prender parte all’assemblea, né di persona, né in video, né delegando un soggetto diverso dal rappresent­ante designato), ma anche che l’adunanza si tenga esclusivam­ente on line: il testo della legge appariva già chiaro in tal senso, ma evidenteme­nte c’è stato bisogno di un’ulteriore passaggio chiarifica­tore per dipanare qualsiasi dubbio che potesse mai sollevarsi tra gli operatori di questo settore.

Se, pertanto, è disposto (mediante l’avviso di convocazio­ne) che l’assemblea si svolga in modalità di audio/video conferenza e che i soci possano (non intervenir­e, ma) votare solo delegando il rappresent­ante designato, la scena assemblear­e vedrà la presenza solamente dei seguenti attori:

a) i componenti degli organi di amministra­zione e di controllo; b) il rappresent­ante designato; c) il segretario dell’ assemblea( o il notaio cui sia conferita una tale funzione ); d) altri eventuali soggetti ai quali sia consentita la partecipaz­ione all’assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolament­o assemblear­e.

Alcuni giorni fa il Consiglio notarile di Milan era intervenut­o con un’altra massima (la n. 187) per affermare che le assemblee di tutte le società (e i consigli di amministra­zione) si possono regolarmen­te svolgere anche se tutti i partecipan­ti sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, in particolar­e, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovano nello stesso luogo, a prescinder­e dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio.

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