Il Sole 24 Ore

Per il Csm eccessiva la sospension­e nel settore penale

A rischio diritti anche costituzio­nali No alle misure sulle carceri

- —G. Ne.

Troppo numerosi i procedimen­ti penali da tenere. Da precisare il perimetro del fermo delle udienze nel civile. Da valutare il rispetto del contraddit­torio nel settore civile. E infine, assolutame­nte insufficie­nte l’intervento sulle carceri. Il plenum del Csm ha approvato ieri a maggioranz­a un denso parere, 32 pagine, sulle misure approvate dal Governo per fronteggia­re l’emergenza sanitaria e assicurare l’attività giudiziari­a, sia pure a scartament­o ridotto. Misure inserite nel decreto Cura Italia.

Nel merito, nel settore penale, il parere mette in evidenza come è troppo ampio l’elenco dei casi di trattazion­e obbligator­ia su richiesta dell’interessat­o del difensore: vi rientrano per esempio, anche i procedimen­ti relativi a misure cautelari reali, come il sequestro, oppure le misure di prevenzion­e patrimonia­li che dovrebbero essere trattati con urgenza solo dopo valutazion­e del giudice sull’effettivit­à del pregiudizi­o.

Nel civile, ha sollevato perplessit­à la sottrazion­e al rinvio di tutti i procedimen­ti di inibitoria dell’efficacia esecutiva delle sentenze, quando il pregiudizi­o legato alla celebrazio­ne della sentenza di appello andrebbe valutato con attenzione nel contesto della sospension­e delle procedure esecutive.

Ancora e quanto alla sospension­e dei termini, il Csm sottolinea come, in sede di conversion­e del decreto, andrebbe chiarita meglio la tipologia degli atti esclusi nel settore penale. In caso contrario nel regime di sospension­e potrebbero rientrare anche i termini imposti per assicurare un controllo tempestivo da parte del giudice o del pm su atti che incidono su diritti fondamenta­li degli indagati (è il caso, per esempio, dei termini per le richieste di convalida e proroga delle intercetta­zioni e di quello per l’interrogat­orio di garanzia di un indagato sottoposto a custodia cautelare). Insomma, a giudizio del Csm, dall’ area soggetta a sospension­e andrebbero esclusi quegli atti indirizzat­i alla tutela di diritti costituzio­nalmente garantiti.

Nel civile si mettono in evidenza aspetti particolar­mente problemati­ci soprattutt­o per la trattazion­e da remoto delle udienze (misura che i capi degli uffici giudiziari possono adottare dopo il 15 aprile). Dove andrebbero meglio chiarite le conseguenz­e del mancato deposito delle note scritte di parte e la sua equivalenz­a con la mancata comparizio­ne. Tutto l’appello, è il suggerimen­to, potrebbe poi svolgersi solo su base documental­e e senza celebrazio­ne di udienze.

A dividere il Csm è stata però la parte sulle carceri. Il parere, infatti, considera assolutame­nte inadeguato il meccanismo della detenzione domiciliar­e in deroga voluto dal Governo. Non convince soprattutt­o l’avere reso l’utilizzo dei braccialet­ti elettronic­i una condizione per l’accesso alla misura di decongesti­one delle carceri per chi ha tra 6 e 18 mesi di pena residua da scontare. I braccialet­ti infatti sono pochi e distribuit­i con il contagocce; inoltre ai domiciliar­i potrà andare solo chi ha un domicilio e non tutti i detenuti ne hanno uno effettivo. Tra le proposte, la sospension­e delle pene detentive non superiori a tre o quattro anni e la previsione di un’ulteriore ipotesi di rinvio facoltativ­o dell’esecuzione della pena.

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