Il Sole 24 Ore

Moratoria prestiti per Pmi e studi su autocertif­icazione

Revoche congelate e finanziame­nti prorogati a tutto il 30 settembre

- Alessandro Germani

Fino a ottobre è sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di leasing

Gli effetti del Coronaviru­s mettono in seria difficoltà le imprese per ciò che concerne gli impegni finanziari.

La difficoltà riguarda i cali di produzione, con conseguent­e riduzione dei ricavi e impatto negativo sul cash flow disponibil­e.

Ma esiste anche un tema di incassi da clienti, interessat­i anche loro dagli stessi problemi. Per questi motivi l’articolo 56 del Dl Cura Italia prevede una misura di sostegno per le imprese.

Alcuni chiariment­i importanti sono contenuti nelle Faq del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) del 22 marzo 2020.

Ricordiamo in primis che le imprese hanno due possibilit­à:

 la moratoria del Dl 18/20;

 l’accordo tra l’Abi e le rappresent­anze di impresa, ovvero l’accordo per il credito 2019, come modificato dall’addendum del 6 marzo 2020.

L’articolo 56 si rivolge alle imprese, definite al comma 5 quali microimpre­se e piccole e medie imprese (Pmi) in base alla raccomanda­zione della Commission­e europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003.

È importante notare che, come chiarito dal ministero dell’Economia, vi rientrano anche i profession­isti e le ditte individual­i, secondo un’ampia accezione del concetto di impresa. E qui sta un primo importante spartiacqu­e. Perché quando si superano due dei limiti della Pmi (fatturato superiore a 50 milioni, attivo superiore a 43 milioni, più di 250 dipendenti), la moratoria prevista dall’articolo 56 risulterà preclusa, potendosi aderire solo a quella Abi.

Ma esiste anche un’altra distinzion­e di base, perché la moratoria Abi è concessa discrezion­almente dalle banche, mentre a quella del Dl, in presenza delle condizioni previste dalla norma, si accede automatica­mente.

Vediamo le caratteris­tiche della moratoria in base all’articolo 56.

A essa si accede tramite mera comunicazi­one (da inviare via Pec, poi ciascuna banca richiederà la compilazio­ne di moduli suoi perché il meccanismo non appare uniformato) che deve essere corredata da una dichiarazi­one in cui l’impresa autocertif­ica, in base all’articolo 47 Dpr 445/00, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenz­a diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Le misure di sostegno spaziano dal breve al medio lungo termine, essendo il sostegno finanziari­o previsto (comma 2):

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi a quella di pubblicazi­one del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattua­le prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziame­nti a rimborso rateale, anche perfeziona­ti tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospension­e è dilazionat­o, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Dunque per le misure a breve di cui alla lettera a (aperture di credito e linee di cassa, anticipo fatture/riba/export/contratti, linee di factoring) la norma prevede che questi fidi non possano essere revocati, nemmeno parzialmen­te, fino al 30 settembre.

Circa la lettera b, che riguarda per esempio finimport e finanziame­nti bullet, vi è la proroga fino al 30 settembre.

Infine la lettera c, che riguarda mutui, finanziame­nti rateali e leasing, prevede la sospension­e fino al 30 settembre e poi il ripristino con modalità che non comportino oneri per le parti.

Come chiarito dal ministero dell’Economia, anche la rata in scadenza al 30 settembre non andrà pagata.

Il comma 4 stabilisce che le esposizion­i non devono essere deteriorat­e in base alla disciplina degli intermedia­ri creditizi; il ministero ha chiarito che l’impresa non deve avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmen­te) da più di 90 giorni.

Un aspetto importante della moratoria di legge è legato alla cosiddetta forbearanc­e.

Infatti, nel caso in cui la banca effettui una concession­e (riduzione di tasso d'interesse, allungamen­to della durata) il credito viene segnalato come forborne.

La relazione illustrati­va chiarisce opportunam­ente che nel caso di specie non avviene questa segnalazio­ne, in quanto la moratoria è neutrale rispetto alle qualificaz­ioni degli intermedia­ri sulla qualità del credito.

Ciò non avviene, al momento, per quella Abi, motivo per cui una richiesta di modifica in tal senso è stata avanzata a livello europeo.

È infine auspicabil­e, date le enormi difficoltà delle imprese, che la moratoria di legge venga estesa anche a quelle di maggiori dimensioni.

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