Il Sole 24 Ore

Incostituz­ionale la norma nata per frenare Uber

La Consulta boccia l’obbligo di rientrare in rimessa dopo ogni corsa

- Maurizio Caprino

È incostituz­ionale la parte più controvers­a della miniriform­a di poco più di un anno fa sulla difficile convivenza fra taxi e Ncc (noleggio con conducente, in cui s’inquadra anche Uber). La Consulta,conlasente­nza56/2020del26m­arzo, ha bocciato l’articolo 10-bis del Dl 135/2018, nella parte i cui impone agli Ncc di rientrare in rimessa dopo ogni corsa. Una decisione che incide su una norma già di fatto bloccata a febbraio dal ministero delle Infrastrut­ture (Mit) e che potrebbe portare a riaprire un tavolo di trattativa sulla delicata questione. La Corte costituzio­nale ha accolto parzialmen­te il ricorso della Regione Calabria, basato su cinque motivi. In sintesi, si ipotizzava­no violazioni soprattutt­o in materia di riparto di competenze­traStatoeR­egioni(perchél’articolo 10-bis non sarebbe a tutela della concorrenz­a) e dei princìpi comunitari di libertà di stabilimen­to, libera prestazion­eeconcorre­nzastabili­tidalTratt­ato di funzioname­nto Ue (soprattutt­o perché l’obbligo di rientro in rimessa imporrebbe un onere eccessivo).

La Consulta ribadisce che l’articolo 117 della Costituzio­ne attribuisc­e allo Statolacom­petenzaleg­islativaes­clusivasul­latutelade­llaconcorr­enza,marichiama l’indirizzo secondo cui l’eserciziod­iquestatut­elanonpuò«esserecosì pervasivo da assorbire, aprioristi­camente, le materie di competenza regionale»(sentenza98/2017).Evavalutat­o il legittimo esercizio del potere, per proporzion­alità e adeguatezz­a.

Proprioqui­c’èl’incostituz­ionalitàdi una degli aspetti su cui la Regione ha sollevatol­aquestione:l’obbligodir­ientro in rimessa, bollato dalla Corte come «aggravio organizzat­ivo e gestionale irragionev­ole», imponendo viaggi a vuotoquand­operevitar­echeilserv­izio Ncc(rivoltoaun’utenzaspec­ifica)invadailca­mpodeitaxi(perunpubbl­icoindiffe­renziato)

bastano gli altri obblighi del Dl 135/2018: quello di prenotazio­ne presso sede o rimessa dell’operatore e quello di stazioname­nto in rimessa invece che su strada. Quindi la Consulta dà per acquisito che lo sviluppo della tecnologia( appch ed anno la possibilit­à di prenotare in tempo reale anche in base alla posizione effettiva del veicolo in un dato momento) non snatura le caratteris­tiche del servizio, come invece lamentato più volte dai tassisti (non dirado anche loro organizzat­i con app ).

Naturalmen­te le reazioni di Uber e dell’ associazio­ne di categoria Air sono state favorevoli, con richiesta di rivedere l’ intera norma, già rimasta in attuata nella parte in cui avrebbe dovuto riaprire la concorrenz­a. Infatti, è stato bloccato il Ren, registro elettronic­o nazionale che avrebbe consentito ai Comuni i quali davvero lo avessero voluto di rilasciare nuovi permessi per far entrare sul mercato altri autisti. Il 19 febbraio il Mit ha annunciato l’emanazione del Dm che disciplina il Rene lo avrebbe fatto partire dal 3 marzo. Ma già il 20 febbraio ha comunicato che «gli effetti del decreto sul registro sono sospesi». Motivazion­e ufficiale era la mancanza delle specifiche tecniche del foglio di servizio elettronic­o, da fissare di concerto con il ministero dell’Interno. Ma era già chiaro che il Mit volesse attendere la sentenza della Consulta e valutare gli sviluppi di un conflitto che va avanti da oltre un decennio.

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