Incostituzionale la norma nata per frenare Uber
La Consulta boccia l’obbligo di rientrare in rimessa dopo ogni corsa
È incostituzionale la parte più controversa della miniriforma di poco più di un anno fa sulla difficile convivenza fra taxi e Ncc (noleggio con conducente, in cui s’inquadra anche Uber). La Consulta,conlasentenza56/2020del26marzo, ha bocciato l’articolo 10-bis del Dl 135/2018, nella parte i cui impone agli Ncc di rientrare in rimessa dopo ogni corsa. Una decisione che incide su una norma già di fatto bloccata a febbraio dal ministero delle Infrastrutture (Mit) e che potrebbe portare a riaprire un tavolo di trattativa sulla delicata questione. La Corte costituzionale ha accolto parzialmente il ricorso della Regione Calabria, basato su cinque motivi. In sintesi, si ipotizzavano violazioni soprattutto in materia di riparto di competenzetraStatoeRegioni(perchél’articolo 10-bis non sarebbe a tutela della concorrenza) e dei princìpi comunitari di libertà di stabilimento, libera prestazioneeconcorrenzastabilitidalTrattato di funzionamento Ue (soprattutto perché l’obbligo di rientro in rimessa imporrebbe un onere eccessivo).
La Consulta ribadisce che l’articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Statolacompetenzalegislativaesclusivasullatuteladellaconcorrenza,marichiama l’indirizzo secondo cui l’eserciziodiquestatutelanonpuò«esserecosì pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale»(sentenza98/2017).Evavalutato il legittimo esercizio del potere, per proporzionalità e adeguatezza.
Proprioquic’èl’incostituzionalitàdi una degli aspetti su cui la Regione ha sollevatolaquestione:l’obbligodirientro in rimessa, bollato dalla Corte come «aggravio organizzativo e gestionale irragionevole», imponendo viaggi a vuotoquandoperevitarecheilservizio Ncc(rivoltoaun’utenzaspecifica)invadailcampodeitaxi(perunpubblicoindifferenziato)
bastano gli altri obblighi del Dl 135/2018: quello di prenotazione presso sede o rimessa dell’operatore e quello di stazionamento in rimessa invece che su strada. Quindi la Consulta dà per acquisito che lo sviluppo della tecnologia( appch ed anno la possibilità di prenotare in tempo reale anche in base alla posizione effettiva del veicolo in un dato momento) non snatura le caratteristiche del servizio, come invece lamentato più volte dai tassisti (non dirado anche loro organizzati con app ).
Naturalmente le reazioni di Uber e dell’ associazione di categoria Air sono state favorevoli, con richiesta di rivedere l’ intera norma, già rimasta in attuata nella parte in cui avrebbe dovuto riaprire la concorrenza. Infatti, è stato bloccato il Ren, registro elettronico nazionale che avrebbe consentito ai Comuni i quali davvero lo avessero voluto di rilasciare nuovi permessi per far entrare sul mercato altri autisti. Il 19 febbraio il Mit ha annunciato l’emanazione del Dm che disciplina il Rene lo avrebbe fatto partire dal 3 marzo. Ma già il 20 febbraio ha comunicato che «gli effetti del decreto sul registro sono sospesi». Motivazione ufficiale era la mancanza delle specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico, da fissare di concerto con il ministero dell’Interno. Ma era già chiaro che il Mit volesse attendere la sentenza della Consulta e valutare gli sviluppi di un conflitto che va avanti da oltre un decennio.