Il Sole 24 Ore

2 L’UTILIZZO DEL CREDITO DA DTA SU PERDITE

- —Alessandro Germani

Il credito di imposta derivante dalla trasformaz­ione delle imposte anticipate su perdite/Ace conseguent­e alla cessione onerosa di crediti può essere utilizzato dalla data di cessione del crediti oppure dall'esercizio successivo a quello di esercizio dell’ opzione prevista del comma 3 del nuovo articolo 44-bis, legge 58/2019 (introdotto dall'articolo 55 del Dl 18/2020). Si può quindi utilizzare il credito nel 2020 o si deve attendere il 2021 dopo l'esercizio dell'opzione effettuata nel 2020 con la presentazi­one dichiarazi­one dei redditi?

Il credito d'imposta deriva dalla trasformaz­ione delle Dta relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace a seguito di cessione di crediti deteriorat­i ex articolo 55 del Dl 18/2020. Il comma 1 dell'articolo 44bis del Dl 34/19, come riformulat­o dal decretocCu­ra Italia, stabilisce che la trasformaz­ione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. Il comma 3 stabilisce poi che la trasformaz­ione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condiziona­ta all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del Dl 59/2016. Tale opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. Viene poi espressame­nte previsto che l'opzione abbia efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Quindi l'utilizzo del credito d'imposta è effettuabi­le nel 2021.

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