2 L’UTILIZZO DEL CREDITO DA DTA SU PERDITE
Il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle imposte anticipate su perdite/Ace conseguente alla cessione onerosa di crediti può essere utilizzato dalla data di cessione del crediti oppure dall'esercizio successivo a quello di esercizio dell’ opzione prevista del comma 3 del nuovo articolo 44-bis, legge 58/2019 (introdotto dall'articolo 55 del Dl 18/2020). Si può quindi utilizzare il credito nel 2020 o si deve attendere il 2021 dopo l'esercizio dell'opzione effettuata nel 2020 con la presentazione dichiarazione dei redditi?
Il credito d'imposta deriva dalla trasformazione delle Dta relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace a seguito di cessione di crediti deteriorati ex articolo 55 del Dl 18/2020. Il comma 1 dell'articolo 44bis del Dl 34/19, come riformulato dal decretocCura Italia, stabilisce che la trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. Il comma 3 stabilisce poi che la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del Dl 59/2016. Tale opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. Viene poi espressamente previsto che l'opzione abbia efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Quindi l'utilizzo del credito d'imposta è effettuabile nel 2021.