Così arriva l’aiuto anche alle piccole imprese fino a cinque addetti
Opzione estesa ad aziende con oltre 50 dipendenti del commercio e viaggi
La cassa integrazione in deroga sarà applicata dalla generalità delle piccole imprese fino a cinque dipendenti, ma anche dalle aziende che hanno più di 50 dipendenti del settore commercio e dalle agenzie di viaggio. Inoltre sono interessate anche le aziende del settore aereo.
Una platea numerosa di centinaia di migliaia di aziende di piccole e grandi dimensioni.
Il comma 1 dell’articolo 22 del Dl 18/2020 prevede un accordo quadro tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
Lo stesso comma prevede che l’accordo (con le Regioni) non sia richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sul presupposto che queste categorie di aziende possano accedere alla cassa integrazione in deroga indipendentemente dalle intese sindacali di livello regionale.
La bontà di questo ragionamento è confermato anche dal successivo comma 6, secondo il quale «per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto».
Il primo periodo dispensa i datori di lavoro dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 148 del 2015.
Domanda alle Regioni
La domanda di cassa in deroga va fatta a ciascuna Regione in base a dove sono ubicate le unità produttive dell’azienda.
Solo le aziende multilocalizzate in almeno cinque regioni, potranno presentare la domanda direttamente al ministero del Lavoro. Il ministero, una volta emesso il decreto, autorizzerà l’Inps al pagamento diretto. Tuttavia a quel punto l’azienda dovrà presentare gli SR41 per fornire tutti i dati per il pagamento diretto ai lavoratori.
Si ricorda che le Regioni possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Le Regioni, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.
Secondo l’Inps il trattamento si applica esclusivamente per quei lavoratori che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la cassa integrazione in deroga richiesta con causale Covid-19, come per la Cigo e per l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (si veda il messaggio Inps 3777/2019).