Il Sole 24 Ore

Tributi sospesi, test fatturato per imprese e profession­isti

Anche chi ha adottato il regime per cassa guarda la competenza La sospension­e riguarda ritenute, Iva e contributi e non Ires e Irap

- Gavelli e Tosoni

Esercenti attività d’impresa (comprese le imprese agricole), artisti e profession­isti sono i primi interessat­i alla sospension­e dei termini di pagamento dei tributi e contributi.

Sotto il profilo soggettivo, il Dl 23/2020 estende la sospension­e dei termini anche agli enti non commercial­i compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciu­ti, che svolgono una attività istituzion­ale di interesse generale. La circolare 9/E/2020 delle Entrate precisa che questi soggetti usufruisco­no della sospension­e per le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e per i contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali; non viene prevista la sospension­e per l’Iva in quanto potenzialm­ente questi enti sono esclusi, ma potrebbero essere debitori di imposta con riferiment­o agli acquisiti intracomun­itari. Per l’eventuale attività commercial­e esercitata (non prevalente) la circolare rinvia ai parametri dettati per le imprese.

Altri soggetti con i versamenti prorogati non ve ne sono, come ad esempio i privati; questi soggetti se intendono sottoporre a registrazi­one un contratto di affitto devono assolvere la relativa imposta a meno che non si avvalgano della sospension­e dei termini per gli adempiment­i tributari (articolo 62, commi 1 e 6, del Dl 18/2020, circolare 8/2020 delle Entrate)

e non registrino il contratto. I privati sono in attesa della sospension­e dei termini del mese di giugno quando scadrà, ad esempio, la prima rata dell’Imu.

Le imprese e i profession­isti devono verificare l’andamento del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 in confronto agli stessi mesi dello scorso anno, per rinviare i versamenti di aprile e maggio. La riduzione del 33% del fatturato (ovvero del 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 di ammontare superiore a 50 milioni di euro) si fa per «competenza» e cioè in base al momento di effettuazi­one dell’operazione, ma tale scostament­o produce i sui effetti sulla «cassa», e cioè nel mese in cui i tributi devono essere versati. Basti pensare ai contribuen­ti trimestral­i che per rinviare a giugno il saldo Iva del primo trimestre 2020, che scade a maggio, devono verificare il minor fatturato di aprile 2020 in confronto ad aprile 2019.

La verifica del fatturato e dei corrispett­ivi deve prendere a riferiment­o le operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile, fatturate o certificat­e negli stessi mesi e che, conseguent­emente, hanno partecipat­o alla liquidazio­ne Iva. Il trittico effettuazi­one fatturazio­ne-liquidazio­ne dell’Iva ha una eccezione per i contribuen­ti che hanno optato per l’Iva per cassa. Anche questi soggetti a nostro parere (se non altro per semplicità) devono fare riferiment­o alla data della fattura e cioè al mese di effettuazi­one della operazione, mese in cui le fatture vengono registrate e l’Iva viene indicata nella liquidazio­ne periodica, ancorché venga contempora­neamente sottratta dall’Iva da versare inattesa dell’incasso. Per il calcolo del fatturato nella tabella a lato possiamo notare come sia determinan­te il mese in cui l’operazione si intende effettuata secondo le regole Iva (articolo 6).

Sotto il profilo oggettivo i tributi rinviati al 30 giugno 2020 sono le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato comprese le relative addizional­i e l’Iva di qualunque periodo essa sia come ad esempio le eventuali rate del saldo 2019. Inoltre sono rinviati i contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e i premi per l’assicurazi­one obbligator­ia. Nessun altro versamento è sospeso.

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