Il Sole 24 Ore

Ritenute e contributi sospesi anche per gli enti non profit

- —Gabriele Sepio

Sospension­e dei versamenti Iva anche per gli enti non profit che esercitano attività commercial­e. È quanto emerge dalla circolare 9/E/2020, a commento dei provvedime­nti adottati col decreto liquidità (articolo 18 Dl 23/2020).

La proroga delle scadenze per i versamenti fiscali e previdenzi­ali degli enti era già stata prevista dal Dl cura Italia, ma con specifiche restrizion­i e limitazion­i in merito alla tipologia di attività esercitata e all’ammontare dei ricavi (articoli 61 e 62). La situazione cambia con l’ultimo provvedime­nto e proprio su questo si sofferma l’amministra­zione finanziari­a, specifican­do quali sono gli enti che benefician­o della sospension­e e con quali modalità, a seconda della natura (commercial­e o meno) dell’attività svolta.

La circolare conferma l’interpreta­zione estensiva dell’articolo 18, comma 5 che avevamo fornito su queste pagine: la sospension­e dei versamenti si applica a tutti gli enti non commercial­i che svolgono attività istituzion­ali non in regime d’impresa, a prescinder­e dal settore di attività in cui operano e dalla presenza di un calo nel fatturato. Il documento rinvia sul punto alla definizion­e generale dell’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir (che parla di enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo/principale l’esercizio di attività commercial­e e organismi di investimen­to collettivo del risparmio, residenti in Italia) ampliando, dunque, la platea dei soggetti richiamati dal precedente articolo 61 (che si riferisce solo agli enti attivi in specifici settori individuat­i). I benefici si renderanno così applicabil­i ad un’ampia categoria di enti non profit all’interno della quale rientrano anche gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciu­ti, richiamati all’articolo 18 a titolo esemplific­ativo. Tali soggetti potranno sospendere per i mesi di aprile e maggio i versamenti relativi alle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente/assimilato, ai contributi previdenzi­ali/assistenzi­ali e ai premi per l’assicurazi­one obbligator­ia. I relativi versamenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno (in unica soluzione o con un massimo di cinque rate mensili).

La disposizio­ne in tema di enti non commercial­i non richiama invece i versamenti Iva, i quali sono sospesi solo per gli enti che svolgono anche attività d’impresa. Al riguardo, importante è la precisazio­ne dell’Amministra­zione finanziari­a, la quale fa confluire in questa categoria sia coloro che esercitano attività di impresa in via esclusiva o prevalente, sia gli enti non commercial­i che esercitano la medesima attività come connessa o accessoria a quella istituzion­ale.

In entrambi i casi, possono beneficiar­e della sospension­e solo gli enti che rispettano i parametri dei commi 1 e 3 dell’articolo 18, ossia aver registrato nel mese di marzo 2020 una diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi rispetto a marzo 2019 che va dal 33% (per ricavi o compensi fino a 50milioni di euro) al 50% (se superiori a 50milioni).

Con la precisazio­ne che, quando l’attività commercial­e è non prevalente, tali condizioni dovranno essere integrate limitatame­nte a tale attività.

Iva congelata per attività commercial­i in presenza di fatturato ridotto in marzo e aprile

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