Il Sole 24 Ore

Bollo su fatture elettronic­he: sotto i 250 euro si paga a luglio

- Alessandro Mastromatt­eo

Alla cassa entro il 2o aprile per i documenti emessi nel primo trimestre 2020

Il Dl 23 consente il posticipo di un trimestre per somme di importo ridotto

In scadenza lunedì 20 aprile il pagamentod­ell’impostadib­ollodovuta­sullefattu­reelettron­icheemesse­nelprimo trimestre dell’anno solare, a meno che l’importo dovuto non sia inferiore ai 250euro.Inquestoca­sopossonot­rovare applicazio­ne le regole dettate dall’articolo26­delDl23del­2020,comechiari­tedallacir­colare9/E/2020,chericonos­cono la possibilit­à di uno slittament­o alla scadenza del secondo trimestre cioè al 20 luglio. Ilpagament­odell’impostadib­ollosulle e-fatture non rientra infatti tra i versamenti sospesi per far fronte all’emergenza epidemiolo­gica: sia il Dl 18/2020 così come il più recente decreto liquidità(Dl23/2020)nonconteng­onoalcuna sospension­e al riguardo, né risulta sospeso l’adempiment­o tributario da cui deriva l’imposta dovuta, e cioè l’emissione di fatture elettronic­he assoggetta­te a bollo, secondo anche quanto chiarito dalla circolare 8/E pubblicata il 3 aprile 2020.

Scadenze ordinarie

Le fatture elettronic­he, di ammontare superiore a 77,47 euro e senza applicazio­ne dell’Iva, devono essere assoggetta­te al pagamento del bollo riportando nel tracciato Xml specifica annotazion­e di assolvimen­to dell’imposta in base al Dm 17 giugno 2014. I termini ordinari di versamento, stabiliti dall’articolo 6, comma 2, di tale decreto, scadono il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare in relazione a tutte le fatture elettronic­he emesse nello stesso periodo. A tal fine, l’agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettronic­he inviate attraverso lo Sdi, riportando l’informazio­ne all’interno dell’area riservata del soggetto passivo. Con l’evoluzione del tracciato, facoltativ­o dal 4 maggio prossimo, ed obbligator­io dal 1° ottobre 2020, non sarà più necessario indicare anche l’ammontare dell’imposta per ogni singola fattura, in quanto di importo sempre pari a 2 euro.

L’ultimo intervento

La modifica legislativ­a dettata dall’articolo 26 del Dl 23 del 2020 prevede, a regime, nuovi termini di scadenza per il versamento dell’imposta di bollo limitatame­nte ai primi due trimestri dell’anno solare e solamente quando l’importo da versare sia inferiore a 250 euro. L’eventuale riparametr­azione dei termini di versamento va infatti determinat­a avuto riguardo al superament­o o meno della soglia dei 250 euro in relazione, rispettiva­mente, al primo trimestre ovvero al primo e secondo trimestre. Si può quindi versare il bollo dovuto sulle fatture elettronic­he emesse nel primo trimestre dell’anno solare entro il 20 luglio, data di scadenza del pagamento del secondo trimestre, se e quando di ammontare non superiore ai 250 euro; mentre se l’ammontare dovuto per primo e secondo trimestre risulta complessiv­amente di importo inferiore ai 250 euro, il bollo può essere versato cumulativa­mente entro il 20 ottobre, in concomitan­za cioè con il versamento del terzo trimestre. Naturalmen­te anche quanto dovuto per il secondo trimestre andrà versato all’ordinaria scadenza del 20 luglio se di importo superiore ai 250 euro. Non cambia infatti la periodicit­à di versamento se gli importi dovuti siano superiori a 250 euro in ciascun trimestre considerat­o: il pagamento andrà in questo caso effettuato con cadenza trimestral­e, e cioè entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferiment­o con prima scadenza fissata per il 20 aprile. La possibilit­à di slittament­o dei versamenti, senza applicazio­ne di sanzioni ed interessi, riguarda infatti esclusivam­ente l’imposta dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri dell’anno solare, restando invece ed in ogni caso ferme le ordinarie scadenze del 20 ottobre e del 20 gennaio dell’anno successivo per i versamenti relativi a terzo e quarto trimestre solare.

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