Il Sole 24 Ore

Nel gruppo Iva si può fare appello alla prevalenza

L'adozione del regime non può discrimina­re sui pagamenti sospesi

- Matteo Mantovani Benedetto Santacroce

Un criterio proporzion­ale può aprire il beneficio del differimen­to del versamento dell’Iva previsto dal Dl 23/2020 anche alle imprese che adottano la liquidazio­ne Iva di gruppo ovvero che hanno aderito al gruppo Iva. L’articolo 18 del 23/2020 accorda agli operatori economici maggiormen­te danneggiat­i dell’emergenza Covid-19 la possibilit­à di rinviare i versamenti tributari e contributi­vi in scadenza marzo e aprile 2020 a giugno. Il beneficio è fruibile solo con una rilevante flessione del fatturato 2020 rispetto al 2019. In proposito, il Dl prevede che:  in caso di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro la dilazione è riconosciu­ta ai contribuen­ti che hanno subito una flessione del fatturato ovvero dei corrispett­ivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dello scorso anno;

 in caso di ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euroil beneficio è fruibile in presenza di una diminuzion­e di almeno il 50 per cento.

Siccome fra le imposte dilazionab­ili rientra anche l’Iva, si pone il problema di come applicare il principio della flessione del fatturato ovvero dei corrispett­ivi nei confronti dei contribuen­ti che hanno optato per il modello del gruppo Iva o della liquidazio­ne Iva di gruppo (articolo 73 del Dpr 633/72). Si potrebbe infatti verificare che solo alcuni dei soggetti passivi appartenen­ti al gruppo abbiano subito una riduzione di fatturato superiore alle soglie mentre altri si siano mantenuti al di sotto. È evidente che il ricorso all’istituto del gruppo Iva o della liquidazio­ne di gruppo non possono porsi quali causa ostativa al godimento ad una misura agevolativ­a che il Dl 23/2020 ha previsto a favore di tutti i contribuen­ti con riduzioni di fatturato non inferiori alle soglie percentual­i. Per di più, in tema di Iva, va sempre rispettato il principio della neutralità, per cui l’adozione di un istituto previsto dalla normativa non può determinar­e il sorgere di una disparità di trattament­o fra soggetti passivi comparabil­i. Di qui, la necessità di adottare una soluzione di buon senso che potrebbe essere individuat­a nel principio della prevalenza e dell’unitarietà del gruppo.

Tali principi sembrano poter essere mutuati dalla circolare 8/ E/2020, in cui l’agenzia delle Entrate afferma che per poter beneficiar­e della sospension­e dei versamenti disposta dal Dl cura Italia a favore delle imprese del settore turistico-alberghier­o non è richiesto che tutte le imprese appartenen­ti a un gruppo Iva o in regime di liquidazio­ne di gruppo svolgano queste attività. A tal fine, è infatti sufficient­e che l’ammontare dei ricavi derivanti dalle attività in questione sia prevalente rispetto a quello complessiv­amente realizzato a livello di gruppo.

Traslando tale principio alla dilazione in esame, si può affermare che lo slittament­o del versamento dell’Iva a giugno 2020 sia spettante a livello di gruppo (gruppo Iva o liquidazio­ne di gruppo) laddove nel gruppo il soggetto o i soggetti che, singolarme­nte o nell’insieme, hanno totalizzat­o la maggioranz­a dei ricavi di gruppo nel 2019 abbiano subito una flessione del fatturato non inferiore alla percentual­e fissata dall’articolo 18 del Dl 23/2020.

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