Nel gruppo Iva si può fare appello alla prevalenza
L'adozione del regime non può discriminare sui pagamenti sospesi
Un criterio proporzionale può aprire il beneficio del differimento del versamento dell’Iva previsto dal Dl 23/2020 anche alle imprese che adottano la liquidazione Iva di gruppo ovvero che hanno aderito al gruppo Iva. L’articolo 18 del 23/2020 accorda agli operatori economici maggiormente danneggiati dell’emergenza Covid-19 la possibilità di rinviare i versamenti tributari e contributivi in scadenza marzo e aprile 2020 a giugno. Il beneficio è fruibile solo con una rilevante flessione del fatturato 2020 rispetto al 2019. In proposito, il Dl prevede che: in caso di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro la dilazione è riconosciuta ai contribuenti che hanno subito una flessione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dello scorso anno;
in caso di ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euroil beneficio è fruibile in presenza di una diminuzione di almeno il 50 per cento.
Siccome fra le imposte dilazionabili rientra anche l’Iva, si pone il problema di come applicare il principio della flessione del fatturato ovvero dei corrispettivi nei confronti dei contribuenti che hanno optato per il modello del gruppo Iva o della liquidazione Iva di gruppo (articolo 73 del Dpr 633/72). Si potrebbe infatti verificare che solo alcuni dei soggetti passivi appartenenti al gruppo abbiano subito una riduzione di fatturato superiore alle soglie mentre altri si siano mantenuti al di sotto. È evidente che il ricorso all’istituto del gruppo Iva o della liquidazione di gruppo non possono porsi quali causa ostativa al godimento ad una misura agevolativa che il Dl 23/2020 ha previsto a favore di tutti i contribuenti con riduzioni di fatturato non inferiori alle soglie percentuali. Per di più, in tema di Iva, va sempre rispettato il principio della neutralità, per cui l’adozione di un istituto previsto dalla normativa non può determinare il sorgere di una disparità di trattamento fra soggetti passivi comparabili. Di qui, la necessità di adottare una soluzione di buon senso che potrebbe essere individuata nel principio della prevalenza e dell’unitarietà del gruppo.
Tali principi sembrano poter essere mutuati dalla circolare 8/ E/2020, in cui l’agenzia delle Entrate afferma che per poter beneficiare della sospensione dei versamenti disposta dal Dl cura Italia a favore delle imprese del settore turistico-alberghiero non è richiesto che tutte le imprese appartenenti a un gruppo Iva o in regime di liquidazione di gruppo svolgano queste attività. A tal fine, è infatti sufficiente che l’ammontare dei ricavi derivanti dalle attività in questione sia prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo.
Traslando tale principio alla dilazione in esame, si può affermare che lo slittamento del versamento dell’Iva a giugno 2020 sia spettante a livello di gruppo (gruppo Iva o liquidazione di gruppo) laddove nel gruppo il soggetto o i soggetti che, singolarmente o nell’insieme, hanno totalizzato la maggioranza dei ricavi di gruppo nel 2019 abbiano subito una flessione del fatturato non inferiore alla percentuale fissata dall’articolo 18 del Dl 23/2020.