Nessun dovere di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione
Il 2021 sarà considerato come anno di grazia per qualsiasi rosso rilevato
Se il bilancio del 2019 rileva perdite entro il terzo (e, quindi, non viene adottato alcun provvedimento) e la situazione di deficit si aggrava nel 2020, portando le perdite oltre il terzo, l’organo amministrativo ha l’obbligo di convocare l’assemblea «senza indugio», in base aell’articolo 2446, comma 1, del Codice civile (norma non “sospesa” dal Dl 23/2020). A questa assemblea «deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale» e l’organo amministrativo deve «dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione».
In base all’articolo 6 del Dl 23/2020, non vi è però l’obbligo di adottare alcun provvedimento di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione (e gli amministratori possono regolarmente continuare nella loro gestione imprenditoriale, in continuità aziendale, senza passare a una gestione meramente conservativa).
Lo stesso discorso appena svolto deve essere ripetuto se il bilancio del 2019 non presenta perdite e queste, invece, maturino nel 2020 (a causa dell’epidemia) in misura superiore al terzo del capitale sociale: vi è, in tal caso, l’obbligo di convocare l’assemblea, ma (ai sensi dell’articolo 6, Dl 23/2020) senza dover adottare alcun provvedimento. Non si deve convocare invece l’assemblea se si tratti di perdite “entro il terzo”.
A rigore, i provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 andrebbero invece adottati in relazione a perdite oltre il terzo maturate, bensì nel 2020, ma ante epidemia: si pensi all’ipotetico caso di un bilancio in bonis al 31 dicembre 2019 e a un disastroso evento nel gennaio 2020.
Se il bilancio del 2020 chiuderà in perdita “oltre il terzo” (a prescindere dal fatto che si tratti di perdite tutte maturate nel 2020 o di perdite del 2020 che si sommino a perdite del 2019 o di altri esercizi precedenti), l’assemblea di bilancio non dovrà assumere alcun provvedimento di riduzione del capitale sociale o di ricapitalizzazione della società (in base all’articolo 6, Dl 23/2020). Gli amministratori potranno continuare la gestione imprenditoriale, senza passare a una gestione conservativa.
La norma di cui all’articolo 6, Dl 23/2020, lascia intendere che il 2021 sarà un anno “di grazia” per qualsiasi situazione di perdita (“oltre il terzo”) che si trascini in avanti dal 2020; quindi, ci sarà tempo fino all'assemblea di bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021 per sistemare le cose, senza dover adottare provvedimenti nel corso del 2021.
Diverso, invece, il discorso, per una società che chiuda in bonis il 2020 ed entri in deficit nel corso del 2021: in questa situazione, «senza indugio» dovranno essere adottati «opportuni provvedimenti».