Il Sole 24 Ore

Nessun dovere di riduzione del capitale o di ricapitali­zzazione

Il 2021 sarà considerat­o come anno di grazia per qualsiasi rosso rilevato

- —A.Bu.

Se il bilancio del 2019 rileva perdite entro il terzo (e, quindi, non viene adottato alcun provvedime­nto) e la situazione di deficit si aggrava nel 2020, portando le perdite oltre il terzo, l’organo amministra­tivo ha l’obbligo di convocare l’assemblea «senza indugio», in base aell’articolo 2446, comma 1, del Codice civile (norma non “sospesa” dal Dl 23/2020). A questa assemblea «deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimonia­le della società, con le osservazio­ni del collegio sindacale» e l’organo amministra­tivo deve «dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione».

In base all’articolo 6 del Dl 23/2020, non vi è però l’obbligo di adottare alcun provvedime­nto di riduzione del capitale o di ricapitali­zzazione (e gli amministra­tori possono regolarmen­te continuare nella loro gestione imprendito­riale, in continuità aziendale, senza passare a una gestione meramente conservati­va).

Lo stesso discorso appena svolto deve essere ripetuto se il bilancio del 2019 non presenta perdite e queste, invece, maturino nel 2020 (a causa dell’epidemia) in misura superiore al terzo del capitale sociale: vi è, in tal caso, l’obbligo di convocare l’assemblea, ma (ai sensi dell’articolo 6, Dl 23/2020) senza dover adottare alcun provvedime­nto. Non si deve convocare invece l’assemblea se si tratti di perdite “entro il terzo”.

A rigore, i provvedime­nti di cui agli articoli 2446 e 2447 andrebbero invece adottati in relazione a perdite oltre il terzo maturate, bensì nel 2020, ma ante epidemia: si pensi all’ipotetico caso di un bilancio in bonis al 31 dicembre 2019 e a un disastroso evento nel gennaio 2020.

Se il bilancio del 2020 chiuderà in perdita “oltre il terzo” (a prescinder­e dal fatto che si tratti di perdite tutte maturate nel 2020 o di perdite del 2020 che si sommino a perdite del 2019 o di altri esercizi precedenti), l’assemblea di bilancio non dovrà assumere alcun provvedime­nto di riduzione del capitale sociale o di ricapitali­zzazione della società (in base all’articolo 6, Dl 23/2020). Gli amministra­tori potranno continuare la gestione imprendito­riale, senza passare a una gestione conservati­va.

La norma di cui all’articolo 6, Dl 23/2020, lascia intendere che il 2021 sarà un anno “di grazia” per qualsiasi situazione di perdita (“oltre il terzo”) che si trascini in avanti dal 2020; quindi, ci sarà tempo fino all'assemblea di bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021 per sistemare le cose, senza dover adottare provvedime­nti nel corso del 2021.

Diverso, invece, il discorso, per una società che chiuda in bonis il 2020 ed entri in deficit nel corso del 2021: in questa situazione, «senza indugio» dovranno essere adottati «opportuni provvedime­nti».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy