I redditi a tassazione separata esclusi dal tetto dei 30mila euro
Non concorrono al limite per l’accesso o la permanenza nel regime
Gli emolumenti assoggettati a tassazione separata in basedell’articolo 17 del Tuir non concorrono alla determinazione del limite di 30mila che impedisce l’accesso al regime forfettario. Lo hanno chiarito le Entrate con la risposta 102 a una istanza di interpello. Il caso analizzato riguardava un contribuente, esercente attività di impresa in regime forfettario che, nel 2019, aveva conseguito anche un reddito di pensione di ammontare inferiore a 30mila euro e un emolumento arretrato, erogato dall’Inps, relativo a redditi dell’anno 2018 il quale emolumento avrebbe causato lo splafonamento. A decorrere dal 2020, il legislatore (con il comma 692 della legge 160/2019) ha ripristinato quale causa ostativa per l’accesso e per la permanenza nel regime forfettario, l’aver percepito, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, un reddito di lavoro dipendente o assimilato di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, di ammontare oltre 30mila (articolo 57, comma lettera d-ter).
L’Ufficio ha chiarito che la disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014 richiama i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir e, pertanto, ai fini della determinazione del limite di 30mila euro rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria. L’emolumento arretrato percepito dal contribuente trova, invece, disciplina nell’articolo 17 del Tuir (e, in particolare, alla lettera b) del comma 1) il quale, in presenza di determinati requisiti, consente di poter assoggettare questi redditi a tassazione separata. Non potendo, quindi, ricondurre gli emolumenti percepiti a quelli di lavoro dipendente e assimilato gli stessi vanno esclusi dalla determinazione della soglia di 30mila euro. Nel caso specifico, veniva quindi consentito al contribuente la prosecuzione dell’attività in regime forfettario essendo il reddito di pensione percepito nel 2019 inferiore a 30mila euro.