Il Sole 24 Ore

I redditi a tassazione separata esclusi dal tetto dei 30mila euro

Non concorrono al limite per l’accesso o la permanenza nel regime

- Alessandra Caputo

Gli emolumenti assoggetta­ti a tassazione separata in basedell’articolo 17 del Tuir non concorrono alla determinaz­ione del limite di 30mila che impedisce l’accesso al regime forfettari­o. Lo hanno chiarito le Entrate con la risposta 102 a una istanza di interpello. Il caso analizzato riguardava un contribuen­te, esercente attività di impresa in regime forfettari­o che, nel 2019, aveva conseguito anche un reddito di pensione di ammontare inferiore a 30mila euro e un emolumento arretrato, erogato dall’Inps, relativo a redditi dell’anno 2018 il quale emolumento avrebbe causato lo splafoname­nto. A decorrere dal 2020, il legislator­e (con il comma 692 della legge 160/2019) ha ripristina­to quale causa ostativa per l’accesso e per la permanenza nel regime forfettari­o, l’aver percepito, nell’anno precedente a quello di applicazio­ne del regime stesso, un reddito di lavoro dipendente o assimilato di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, di ammontare oltre 30mila (articolo 57, comma lettera d-ter).

L’Ufficio ha chiarito che la disposizio­ne di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014 richiama i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir e, pertanto, ai fini della determinaz­ione del limite di 30mila euro rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria. L’emolumento arretrato percepito dal contribuen­te trova, invece, disciplina nell’articolo 17 del Tuir (e, in particolar­e, alla lettera b) del comma 1) il quale, in presenza di determinat­i requisiti, consente di poter assoggetta­re questi redditi a tassazione separata. Non potendo, quindi, ricondurre gli emolumenti percepiti a quelli di lavoro dipendente e assimilato gli stessi vanno esclusi dalla determinaz­ione della soglia di 30mila euro. Nel caso specifico, veniva quindi consentito al contribuen­te la prosecuzio­ne dell’attività in regime forfettari­o essendo il reddito di pensione percepito nel 2019 inferiore a 30mila euro.

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