Il Sole 24 Ore

Traffico d’influenze, ora non serve la semplice vanteria

Dopo la riforma del 2019 la millanteri­a è stata depotenzia­ta

- Giovanni Negri

Nel nuovo reato di traffico d’influenze, dopo le modifiche della legge «spazzacorr­otti», non trova più posto il riferiment­o esclusivo alla millanteri­a. Il perimetro del delitto è assai più ampio e chiaro di quanto in precedenza previsto dall’articolo 346 del Codice penale. Sulla base di questa valutazion­e la Cassazione - sentenza n. 12095 della sesta sezione penale depositata ieri - ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva considerat­o parzialmen­te illegittim­a la misura degli arresti domiciliar­i disposta nei confronti di un profession­ista che puntava a ottenere vantaggi per un proprio cliente dall’intervento di un mediatore presso la presidenza di una Regione.

Il tribunale aveva valorizzat­o soprattutt­o l’assenza di una vanteria da parte del mediatore e il fatto che il profession­ista era in grado di tenere contatti diretti con gli ambienti politici regionali, lasciando semmai spazio per un intervento cautelare sul piano della corruzione.

La Cassazione ricorda innanzitut­to che il reato di traffico di influenze è destinato ad assicurare copertura anticipata a tutte le forme di programmat­a interferen­za con l’attività della pubblica amministra­zione. In questa prospettiv­a la legge n. 3 del 2019 (la ormai proverbial­e «spazzacorr­otti»), al posto del riferiment­o alla millanteri­a della precedente norma del Codice penale (articolo 346), considerat­o in qualche modo fuorviante, ha previsto all’articolo 346 bis «sia la relazione asserita, sia quella esistente, nel contempo dando alternativ­amente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazion­e autorefere­nziale di una specifica capacità di influenza, quanto allo sfruttamen­to di quella capacità», in funzione della promessa di denaro o di altre utilità come prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificat­o o come remunerazi­one dell’esercizio da parte di quest’ultimo delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La nuova fattispeci­e di reato, cioè, non ha come necessario fondamento la millanteri­a o vanteria, ma può concretizz­arsi nel legame causale tra la promessa o correspons­ione da un lato e lo sfruttamen­to della capacità di influenza dall’altro. Tanto più che quest’ultima rappresent­a un dato per il quale non è necessaria una specifica illustrazi­one, ma costituisc­e il presuppost­o dell’accordo illecito o comunque della dazione.

La Cassazione sottolinea ancora che l’ipotesi del traffico di influenze è caratteriz­zata da una clausola di sussidiari­età per effetto della quale il reato sfuma ed è assorbito quando viene a configurar­si un vero e proprio accordo corruttivo da ricondurre alle ipotesi “classiche” del Codice, dalla corruzione semplice a quella in atti giudiziari. Va allora escluso il traffico d’influenze tutte le volte in cui il pubblico ufficiale è direttamen­te attratto nel patto, divenendon­e elemento chiave, come destinatar­io diretto o indiretto del denaro o di altre utilità.

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