Il Sole 24 Ore

Pignoramen­to presso terzi, priorità al giudice dell’esecuzione

La commission­e tributaria interviene in via subordinat­a

- Laura Ambrosi

Sulla legittimit­à del pignoramen­to presso terzi decide il giudice dell’esecuzione sulla sussistenz­a di possibili vizi formali. Successiva­mente, solo se necessario, interverrà la commission­e tributaria per la valutazion­e nel merito della pretesa. A chiarirlo sono le Sezioni Unite con l’ordinanza 7822 depositata ieri.

La vicenda trae origine dal conflitto di giurisdizi­one insorto su un atto di pignoramen­to presso terzi ad istanza dell’agenzia delle EntrateRis­cossione. In particolar­e, il provvedime­nto era stato notificato ad una società a fronte del mancato pagamento di due cartelle per canoni su concession­i demaniali.

L’impresa impugnava il pignoramen­to dinanzi al Giudice dell’esecuzione eccependo, in sintesi, l’inammissib­ilità perché riferito ad un terzo inesistent­e e, nel merito, la nullità in quanto gli atti presuppost­i erano già stati pagati o illegittim­i. Il giudice dell’esecuzione declinava la propria competenza, concedendo un termine per l’introduzio­ne della causa dinanzi alla commission­e tributaria.

La Ctp adita, a sua volta, si riteneva estranea alla causa per assenza di contestazi­oni nel merito della pretesa, considerat­o che essa riguardava la sola asserita insussiste­nza dei presuppost­i per proporre il pignoramen­to.

Essendoci un conflitto di giurisdizi­one, il giudice tributario rimetteva gli atti alle Sezioni Unite. La Cassazione, dopo aver ripercorso i precedenti in materia, ha rilevato il discrimine fra giurisdizi­one tributaria e ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa erariale.

Più precisamen­te, alla giurisdizi­one tributaria spetta la cognizione e la verifica della sussistenz­a dei presuppost­i della pretesa in senso sostanzial­e. Alla giurisdizi­one ordinaria spetta invece la cognizione delle questioni riguardant­i la legittimit­à formale dell’atto esecutivo.

Nella vicenda in esame, la società aveva proposto in via pregiudizi­ale al tribunale l’accertamen­to dell’improcedib­ilità o inammissib­ilità del pignoramen­to presso terzi, essendoci insussiste­nza delle ragioni di credito presuppost­e. Solo in via subordinat­a richiedeva una valutazion­e di merito.

Per questa ragione, le Sezioni Unite hanno concluso che, trattandos­i di distinte domande, occorre individuar­e giurisdizi­oni differenti per ciascuna di esse. Nel caso specifico la questione deve essere esaminata prioritari­amente dal giudice ordinario. Successiva­meante, considerat­a l’eccezione, in via subordinat­a, sul merito della pretesa, il primo giudice deve devolvere eventualme­nte alle altre giurisdizi­oni (quella tributaria) l’esame della vicenda.

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