Mascherine, detraibili solo quelle chirurgiche
Detrazione del 19% sulle mascherine chirurgiche classificate come dispositivi medici a marcatura Ce; nessuna detrazione invece (per ora) su quelle classificate come Dpi. Mascherine non Ce autorizzate dall’Istituto superiore della sanità detraibili se assimilate a dispositivi medici.
La circolare 11/E pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate chiarisce (quesito 5.12) che la detrazione del 19% per spese mediche spetta solo sull’acquisto di mascherine classificate come dispositivi medici a marcatura Ce. Durante l’emergenza Covid-19 vengono però vendute ben cinque diverse tipologie: chirurgiche classificate come dispositivi medici direttiva 93/42/Cee; chirurgiche senza marcatura Ce, ma autorizzate con procedura in deroga presso l'Istituto superiore di sanità (articolo 15, comma 2 cura Italia); Dpi con marcatura Ce (filtranti Ffp1, Ffp2 e Ffp3); Dpi senza marcatura Ce, ma autorizzati con procedura in deroga presso l’Inail (articolo 15, comma 3, cura Italia); diverse dalle precedenti, vendute a uso della collettività (articolo 16, comma 3).
Le ultime tre allo stato non hanno sgravi fiscali, mentre devono ritenersi detraibili quelle autorizzate dall’Iss in quanto legalmente assimilate a dispositivi medici. Il contribuente dovrà conservare prova della conformità del prodotto: mancando la marcatura Ce, è consigliabile scaricare l’elenco pubblicato sul sito www.iss.it. In analogia con i dispositivi medici, la documentazione non dovrebbe servire se lo scontrino specifica «dispositivo art. 15 c. 2 Dl 18/2020» o dicitura analoga. Salvo chiarimenti ufficiali, non è consigliabile per il farmacista trasmetterne la vendita al sistema tessera sanitario con il codice «AD» dei dispositivi; la spesa sarà comunque detraibile per il cittadino e, deve ritenersi, esente da tracciatura in quanto assimilata a dispositivo medico.
È auspicabile che anche i Dpi siano resi detraibili per i cittadini, visto che imprese e professionisti godono del credito d’imposta per l’acquisto (articolo 30 del Dl 23/2020).
Occorre conservare la prova che il prodotto è conforme a quanto richiesto dalle norme