Fermo il decreto sul bonus R&S che premia l’innovazione
Il decreto attuativo sarebbe dovuto arrivare entro il 1° marzo Occorre prevedere da subito l’estensione del bonus per tre anni
Ricerca, sviluppo e innovazione: le imprese attendono la pubblicazione del decreto per il corretto utilizzo dei tre nuovi crediti d'imposta, previsti dall'articolo 1 della legge 160/2019, sulla ricerca e sviluppo (comma 200), innovazione tecnologica (comma 201) e altre attività innovative quali il design e l'ideazione estetica (comma 202).
Il decreto attuativo avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 1° marzo 2020, ma ad oggi non ve ne è traccia pubblica (neanche in consultazione, come sarebbe stato auspicabile).
Se è comprensibile il rallentamento dovuto anche alle difficoltà operative incontrate dalle pubbliche amministrazioni a causa dell'emergenza, ora è necessario che il decreto sia emanato rapidamente e, si suggerisce, tenendo anche conto dell'attualità. Ad esempio, approfittando dell'esperienza di questi due mesi si ritiene che debbano essere considerati agevolabili, tra l'altro, anche:
• i costi per attivare l o smart working che ha costretto/costringerà le imprese ad innovare i propri processi interni; oppure
• i costi di riconversione produttiva (si pensi ai costi di società della moda che ora producono mascherine sanitarie).
Alla fine, verrebbe da dire che non tutto il male vien per nuocere, però ora il tempo è scaduto. Infatti, le imprese vogliono ripartire, e per farlo bene hanno bisogno di certezze fin da subito per continuare o, nei casi peggiori, almeno non rallentare i propri investimenti in ricerca e sviluppo, come risulterebbe da recenti ricerche (si veda «Il Sole 24 Ore» di domenica 26 aprile 2020, p. 3 – ricerca MET).
Ad esempio, i nuovi crediti contengono significative agevolazioni (maggiorazione del 150% sul costo del lavoro) per i giovani qualificati. In un momento come questo, c'è bisogno di nuova linfa e nuove idee e vi sono sia giovani entusiasti e brillanti, che agevolazioni fiscali specifiche: perché non utilizzare entrambi in modo virtuoso?
Il decreto deve esprimersi, risolvendo i numerosi dubbi applicativi, su diversi punti aperti. Si riassumono i principali:
• l'identificazione delle attività agevolabili sia ai fini del Manuale di Frascati (ricerca e sviluppo) che del Manuale di Oslo (innovazione tecnologica) nonché sulle attività di design e ideazione estetica;
• l'individuazione delle diverse tipologie di spese (personale, contratti, servizi, consulenze forniture di materiali) che paiono assumere sfumature e terminologia diversa tra i tre crediti;
• l'applicazione generale della maggiorazione del 150% prevista per le spese sui contratti con Università ed enti di ricerca;
• la conferma dei costi per le ricerche commissionate dall'estero, che al momento una rigida lettura della norma pare immotivatamente escludere;
• la conferma che ai crediti non è applicabile il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro, di cui all'articolo 31 del Dl 78/2010.
Infine, vi è un punto che meriterebbe immediata attenzione fin dal prossimo decreto legge, ed è che i benefici dovrebbero essere estesi almeno per i prossimi tre anni, considerando il malaugurato, ma fisiologico, rallentamento degli investimenti del 2020, e la necessità ancor più accentuata dalla crisi di fornire maggior carburante alla ricerca per i prossimi anni, anche per recuperare il terreno perduto.