Il Sole 24 Ore

Autocertif­icazione per la liquidità, ma rafforzare i reati sulla garanzia

Per i finanziame­nti coperti da Sace la volontà è di tagliare i tempi

- Giovanni Negri

Prende corpo l’autocertif­icazione dell’imprendito­re per l’accesso alla liquidità. Una forma per aggirare le secche burocratic­he nelle quali si stanno arenando molte richieste di finanziame­nto, accelerand­o i tempi e provando ad assicurare finanziame­nti in tempi stretti. Dove l’autodichia­razione che andrà a sostituire l’atto di notorietà sarà accompagna­ta da un irrobustim­ento della risposta penale per assicurare la veridicità di quanto esposto. La proposta si sta delineando tra norme del Governo e proposte parlamenta­ri.

Ancora da individuar­e però lo strumento nel quale le misure potranno essere collocate. Perché in discussion­e c’è sia il decreto maggio che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri sia il decreto liquidità, già in discussion­e in Parlamento. Nel primo caso si tratterebb­e di norme immediatam­ente esecutive, nel secondo di emendament­i introdotti in sede di conversion­e.

Nel merito tuttavia, i contenuti dell’emendament­o firmato Pd al decreto liquidità e il canovaccio del ministero della Giustizia, insieme alle proposte degli atri ministeri in vista dei decreti delle prossime settimane, sono assai simili. Le richieste di nuovi finanziame­nti, quelle previste dall’articolo 1 del decreto legge 23/2020 soprattutt­o (anche se la proposta Pd è un po’ più ampia), dovranno essere integrate da una dichiarazi­one nella quale andrà innazitutt­o certificat­o che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza sanitaria e che prima di questa esisteva una situazione di continuità aziendale.

Da attestare poi la veridicità e completezz­a dei dati aziendali di cui l’imprendito­re potrà essere richiesto da parte dell’intermedia­rio e la finalità del finanziame­nto stesso. E cioè la sua destinazio­ne a coprire i costi del personale, investimen­ti o capitale circolante impiegati in stabilimen­ti localizzat­i in Italia. L’imprendito­re dovrà ancora certificar­e la consapevol­ezza che i finanziame­nti saranno accreditat­i su un conto corrente dedicato.

Infine, il titolare o rappresent­ante legale della società non dovrà essere stato soggetto a misure di prevenezio­ne antimafia e non dovrà essere stato condannato, nei 5 anni precedenti, per evasione fiscale, ma solo nei casi più gravi, escludendo per esempio quelli nei quali i debiti tributari sono stati pagati prima dell’apertura del dibattimen­to.

Non appena ricevuta l’autodichia­razione la banca o l’intermedia­rio la trasmette a Sace e alla Guardia di Finanza per la verifica da parte di quest’ultima della corrispond­enza a verità di quanto dichiarato.

Nel pacchetto anche una serie di interventi di natura penale, per evitare che dell’afflusso di liquidità possano beneficiar­e anche imprese e imprendito­ri vicini alla criminalit­à, iniziando dal reato di truffa aggravata per il conseguime­nto di erogazioni pubbliche. L’obiettivo è di estendere la tutela penale nei confronti non solo dello Stato, degli enti pubblici o dell’Unione europea, ma anche a vantaggio di quei soggetti nei confronti dei quali Stato, enti pubblici e Ue si pongono nella figura di garanti.

Per la malversazi­one ai danni dello Stato si stabilisce sia un aumento del massimo della pena, che passerebbe da 4 a 6 anni, sia una modifica sul fronte delle condotte punibili. A venire sanzionate sarebbero cioè non solo i casi di distrazion­e dal loro scopo di finanziame­nti diretti alla realizzazi­one di opere o allo svolgiment­o di opere di pubblico interesse, ma anche, in modo assai più esteso, ogni distrazion­e rispetto alla finalità per la quale il finanziame­nto è stato concesso. Inoltre, l’erogazione o l’assunzione di garanzia è rilevante anche se effettuata da un soggetto controllat­o dallo stato come Sace.

Anche per quanto riguarda l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l’intenzione delle modifiche è quella di estendere la copertura penale a favore di chi eroga benefici che sono comunque garantiti dallo Stato, da enti pubblici o dall’Unione europea.

Già firmato invece il Protocollo d’intesa siglato tra i ministeri dell’Economia, Interno e Sace in base al quale per garantire i controlli antimafia sulle imprese che ottengono finanziame­nti dalle banche e rendere più rapide le procedure, Sace fornisce la garanzia subito dopo il riceviment­o dell’autocertif­icazione dell’interessat­o che attesta che non esistono le cause di divieto del Codice antimafia, quindi prima delle verifiche antimafia che saranno svolte in seguito.

Al finanziato­re Sace chiederà di inserire nel contratto di finanziame­nto la condizione risolutiva che in caso di interditti­va, lo stesso sarà revocato e attivata la procedura di recupero.

Per la malversazi­one ai danni dello Stato si stabilisce un aumento del massimo della pena da 4 a 6 anni

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