Autocertificazione per la liquidità, ma rafforzare i reati sulla garanzia
Per i finanziamenti coperti da Sace la volontà è di tagliare i tempi
Prende corpo l’autocertificazione dell’imprenditore per l’accesso alla liquidità. Una forma per aggirare le secche burocratiche nelle quali si stanno arenando molte richieste di finanziamento, accelerando i tempi e provando ad assicurare finanziamenti in tempi stretti. Dove l’autodichiarazione che andrà a sostituire l’atto di notorietà sarà accompagnata da un irrobustimento della risposta penale per assicurare la veridicità di quanto esposto. La proposta si sta delineando tra norme del Governo e proposte parlamentari.
Ancora da individuare però lo strumento nel quale le misure potranno essere collocate. Perché in discussione c’è sia il decreto maggio che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri sia il decreto liquidità, già in discussione in Parlamento. Nel primo caso si tratterebbe di norme immediatamente esecutive, nel secondo di emendamenti introdotti in sede di conversione.
Nel merito tuttavia, i contenuti dell’emendamento firmato Pd al decreto liquidità e il canovaccio del ministero della Giustizia, insieme alle proposte degli atri ministeri in vista dei decreti delle prossime settimane, sono assai simili. Le richieste di nuovi finanziamenti, quelle previste dall’articolo 1 del decreto legge 23/2020 soprattutto (anche se la proposta Pd è un po’ più ampia), dovranno essere integrate da una dichiarazione nella quale andrà innazitutto certificato che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza sanitaria e che prima di questa esisteva una situazione di continuità aziendale.
Da attestare poi la veridicità e completezza dei dati aziendali di cui l’imprenditore potrà essere richiesto da parte dell’intermediario e la finalità del finanziamento stesso. E cioè la sua destinazione a coprire i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti localizzati in Italia. L’imprenditore dovrà ancora certificare la consapevolezza che i finanziamenti saranno accreditati su un conto corrente dedicato.
Infine, il titolare o rappresentante legale della società non dovrà essere stato soggetto a misure di prevenezione antimafia e non dovrà essere stato condannato, nei 5 anni precedenti, per evasione fiscale, ma solo nei casi più gravi, escludendo per esempio quelli nei quali i debiti tributari sono stati pagati prima dell’apertura del dibattimento.
Non appena ricevuta l’autodichiarazione la banca o l’intermediario la trasmette a Sace e alla Guardia di Finanza per la verifica da parte di quest’ultima della corrispondenza a verità di quanto dichiarato.
Nel pacchetto anche una serie di interventi di natura penale, per evitare che dell’afflusso di liquidità possano beneficiare anche imprese e imprenditori vicini alla criminalità, iniziando dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’obiettivo è di estendere la tutela penale nei confronti non solo dello Stato, degli enti pubblici o dell’Unione europea, ma anche a vantaggio di quei soggetti nei confronti dei quali Stato, enti pubblici e Ue si pongono nella figura di garanti.
Per la malversazione ai danni dello Stato si stabilisce sia un aumento del massimo della pena, che passerebbe da 4 a 6 anni, sia una modifica sul fronte delle condotte punibili. A venire sanzionate sarebbero cioè non solo i casi di distrazione dal loro scopo di finanziamenti diretti alla realizzazione di opere o allo svolgimento di opere di pubblico interesse, ma anche, in modo assai più esteso, ogni distrazione rispetto alla finalità per la quale il finanziamento è stato concesso. Inoltre, l’erogazione o l’assunzione di garanzia è rilevante anche se effettuata da un soggetto controllato dallo stato come Sace.
Anche per quanto riguarda l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l’intenzione delle modifiche è quella di estendere la copertura penale a favore di chi eroga benefici che sono comunque garantiti dallo Stato, da enti pubblici o dall’Unione europea.
Già firmato invece il Protocollo d’intesa siglato tra i ministeri dell’Economia, Interno e Sace in base al quale per garantire i controlli antimafia sulle imprese che ottengono finanziamenti dalle banche e rendere più rapide le procedure, Sace fornisce la garanzia subito dopo il ricevimento dell’autocertificazione dell’interessato che attesta che non esistono le cause di divieto del Codice antimafia, quindi prima delle verifiche antimafia che saranno svolte in seguito.
Al finanziatore Sace chiederà di inserire nel contratto di finanziamento la condizione risolutiva che in caso di interdittiva, lo stesso sarà revocato e attivata la procedura di recupero.
Per la malversazione ai danni dello Stato si stabilisce un aumento del massimo della pena da 4 a 6 anni