Il Sole 24 Ore

Stabile organizzaz­ione, non basta la presenza di una controllat­a

- — Simona Ficola — Benedetto Santacroce

L’esistenza nel territorio di uno Stato membro di una stabile organizzaz­ione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta dalla mera circostanz­a che tale società ivi possieda una controllat­a. Inoltre, un prestatore di servizi non è tenuto a prendere informazio­ni sui rapporti contrattua­li esistenti tra controllan­te e controllat­a al fine di verificare l'esistenza o meno della stabile organizzaz­ione, ma deve sempre considerar­e la natura e l'utilizzazi­one del servizio richiesto.

Sono le conclusion­i cui la Corte di Giustizia Ue è giunta ieri con la sentenza relativa alla causa Dong Yang Electronic­s Electronic­s ( C- 547/ 18). 18 ) . Il caso prospettat­o riguardava riguardav a le prestazion­i di servizi rese da una società polacca, relative all’assemblagg­io di schede di circuiti stampati con materiali di proprietà del committent­e coreano. Al termine della prestazion­e, il prodotto veniva consegnato dal prestatore polacco ad una società, anch’essa di diritto polacco, controllat­a dalla committent­e coreana. Secondo l’amministra­zione finanziari­a polacca la controllat­a costituiva una stabile organizzaz­ione della committent­e coreana, che la utilizzava come proprio stabilimen­to. Inoltre,c onformemen­te a quanto stabilito dall’articolo 22 del Regolament­o Ue n. 282/2011, il prestatore avrebbe dovuto esaminare quale fosse il reale destinatar­io dei servizi, in quanto l’esame gli avrebbe consentito di concludere che tale destinatar­io era in realtà la controllat­a polacca. La questione all’esame della Corte,riguardava la possibilit­à di considerar­e l’esistenza di una stabile organizzaz­ione di una società stabilita in uno Stato terzo per il mero fatto che questa ivi possieda una società controllat­a, nonché l’onere per il prestatore di verificare i rapporti contrattua­li tra la società con sede al difuori della Ue e la sua controllat­a, al fine di stabilire se la prima avesse o meno una stabile organizzaz­ione in Polonia.

I giudici, richiamand­o il principio affermato con la sentenza Welmory (C-605/12) hanno ricordato che prendere in consideraz­ione una stabile organizzaz­ione del soggetto passivo costituisc­e una deroga alla regola generale sulla territoria­lità dei servizi, purché siano soddisfatt­e determinat­e condizioni e sia individuat­o il soggetto passivo beneficiar­io dei servizi . Ciò non significa che il prestatore sia tenuto a verificare i rapporti contrattua­li tra controllan­te e controllat­a per accertare se la prima disponga di una stabile organizzaz­ione, in quanto i criteri che il prestatore deve applicare per dentificar­e la stabile organizzaz­ione del destinatar­io riguardano la natura e l’utilizzazi­one del sevizio fornito al soggetto passivo destinatar­io. Le conclusion­i dei giudici sono sostanzial­mente in linea con la posizione assunta dall’Avvocato generale Kokott, nel senso di affermare che una società controllat­a non può mai costituire una stabile organizzaz­ione Iva della sua controllan­te . Manca però il riferiment­o alle ipotesi - eccezional­ei- di gruppi societari che progettino strutture contrattua­li finalizzat­e ad aggirare il divieto di pratiche abusive.

Il prestatore di servizi non è ten tenuto uto a informarsi inf ormar si sui rapporti intercorre­nti tra società collegate

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy