Il Sole 24 Ore

Frontiere chiuse per virus, tasse sulla situazione virtuale

La situazione eccezional­e richiede l’aggiustame­nto delle convenzion­i

- Marco Strafile — Alessio Vagnarelli

Le misure di contenimen­to adottate da tutti i Governi mondiali stanno producendo effetti imprevisti anche in tema di tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero.

L'Ocse, il 3 aprile, ha rilasciato una guida (Oecd Secretaria­t analysis of tax treaties and the impact of the Covid 19) evidenzian­do alcune problemati­che d'immediato interesse legate al prolungame­nto delle misure di contenimen­to (residenza fiscale, tassazione del reddito, stabile organizzaz­ione).

Alcuni Paesi (per esempio, Uk, Irlanda, Australia, Singapore) hanno già adottato rovvedimen­ti unilateral­i diretti a “neutralizz­are” dal punto di vista fiscale il periodo di lockdown.

L'Italia al momento non ha espresso ancora alcuna posizione ufficiale. Tuttavia come consigliat­o dall'Ocse sarà necessario un forte coordiname­nto tra i singoli Stati («Exceptiona­l circumstan­ces call for an exceptiona­l level of coordinati­on between countries to mitigate the compliance and administra­tive costs for employees and employers associated with involuntar­y and temporary change of the place where employment is performed»). Fenomeni di doppia tassazione o di doppia esenzione potrebbero, in effetti, essere molto frequenti qualora si dovesse continuare a ragionare su scala singola e sulla base del paradigma classico della fiscalità internazio­nale fondato sull'elemento della presenza fisica (principio già peraltro messo in forte discussion­e in altri settori della fiscalità internazio­nale).

Un esempio recente di virtuoso coordiname­nto tra Paesi è l'accordo tra Germania e Olanda (a cui ha fatto seguito quello tra Olanda e Belgio, Paesi che confermano quindi ancora una volta una forte sensibilit­à a questi temi).

Tale accordo introduce, in linea con le raccomanda­zioni Ocse, eccezioni, limitate nel tempo, all'applicazio­ne delle regole generali previste dai Trattati contro le doppie imposizion­i. Ad esempio viene introdotta la finzione (derogatori­a rispetto al principio della presenza fisica) in base alla quale il lavoro da casa eseguito in un Paese diverso da quello in cui il dipendente avrebbe dovuto lavorare durante il periodo emergenzia­le dovrà essere considerat­o svolto e quindi il relativo reddito prodotto e tassato, in quest'ultimo Stato.

L'Accordo prevede, inoltre, che il dipendente per evitare la tassazione nel Paese di svolgiment­o dell'attività lavorativa (probabilme­nte quello di residenza fiscale), dovrà dotarsi di documentaz­ione rilasciata dal datore di lavoro che attesti la situazione fattuale causata dall'emergenza pandemica.

Queste iniziative mirano, come detto, a superare l'attuale momento di difficoltà; non è escluso, tuttavia, che anche per la mobilità internazio­nale si possa incrementa­re a regime, per alcune figure profession­ali e sulla base dell'esperienza oggi maturata, il ricorso a modalità di lavoro agile.

In tale evenienza riemergera­nno con forza tutti i dubbi interpreta­tivi che stiamo affrontand­o in questo periodo che dovranno essere necessaria­mente risolti a livello normativo in modo organico e coordinato per evitare che si producano effetti negativi sui dipendenti (e di conseguenz­a sulle aziende e sulla loro competitiv­ità internazio­nale) o arbitraggi fiscali per eludere la tassazione sul reddito di lavoro dipendente.

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