Il Sole 24 Ore

Conciliazi­one a distanza con incognita finale

Esito dell’accordo a rischio per il rifiuto di alcuni uffici di sottoscriv­ere l’ adesione

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Procedure a distanza per le adesioni, per le conciliazi­oni e, più in generale, per qualsiasi altro procedimen­to tributario che richiede la partecipaz­ione o l’intesa con il contribuen­te.

A chiarirlo è la circolare 11/2020 dell’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore di ieri) la quale, richiamand­o le indicazion­i già fornite per i procedimen­ti di adesione a distanza, contenute nella circolare 6/2020, ha precisato che tali misure possono essere adattate a qualsiasi altro procedimen­to tributario che richieda la partecipaz­ione o l’intesa con il contribuen­te (tra questi la conciliazi­one).

Il precedente documento di prassi ha previsto lo svolgiment­o del contraddit­torio attraverso telefonate o videochiam­ate con sottoscriz­ione digitale del verbale, dopo esser stato condiviso via mail.

La decisione dell’Agenzia è stata accolta favorevolm­ente non solo dai contribuen­ti e dai loro difensori, ma anche da diversi uffici, che si sono subito attivati per concludere le adesioni a distanza. Tuttavia, a pochi giorni della scadenza del periodo di sospension­e, alcuni uffici locali hanno escluso la possibilit­à di sottoscriv­ere a distanza l’atto di adesione a conclusion­e del relativo procedimen­to, rischiando, così, di compromett­ere il buon esito dell’eventuale accordo.

Secondo questi uffici, ma non per altri che hanno condotto a termine le adesioni a distanza, la procedura descritta nella circolare si può seguire solo per la fase del contraddit­torio e non anche per la sottoscriz­ione dell’atto di adesione. In tal senso il documento di prassi farebbe riferiment­o soltanto al contraddit­torio.

È verosimile che questa interpreta­zione dipenda dall’articolo 8, comma 3, del Dlgs 218/97, secondo cui l’amministra­zione rilascia al contribuen­te copia dell’atto di adesione alla consegna dell’attestato di versamento. Infatti, nelle pregresse adesioni “in presenza”, l’accordo, seppur firmato dal contribuen­te, restava nella disponibil­ità dell’Ufficio fino alla consegna dell’attestato di versamento.

Con la procedura a distanza, poiché per apporre la firma digitale, l’Agenzia dovrebbe anticipare l’atto di adesione, il contribuen­te disporrebb­e di una copia prima del pagamento. La decisione di questi uffici non appare corretta. Innanzitut­to potrebbero seguire la prassi degli uffici, che hanno invece consentito tale sottoscriz­ione, i quali, prudenzial­mente, inviano copia dell’atto per l’apposizion­e della firma, senza la sottoscriz­ione del rappresent­ante dell’agenzia. Solo dopo il pagamento trasmetton­o quello sottoscrit­to. Così in caso di mancato pagamento, al contribuen­te resterebbe un documento privo di sottoscriz­ione (e quindi di valore). Da evidenziar­e, peraltro, che la giurisprud­enza di legittimit­à ha escluso qualsivogl­ia valore pro contribuen­te in un successivo contenzios­o all’adesione non perfeziona­ta.

Si spera, quindi, prevalga il buon senso anche presso gli uffici ancora diffidenti, altrimenti si rischia di vanificare la best practice introdott ta a a livello centrale. In difetto, i il l contribuen­te dovrebbe recarsi presso gli Uffici ovvero, se impossibil­itato, presentare ricorso alla prevista scadenza che non converrebb­e a nessuno.

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