Differiti al 30 giugno i modelli Eas e Intra 12
Sospensione dei termini anche per l’esterometro del primo trimestre 2020
La sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali riguarda la dichiarazione annuale Iva, nonché la presentazione del modello Eas e del modello Intra 12. Il modello Eas riguarda gli enti associativi privati le cui quote e contributi associativi o, per determinate attività, i corrispettivi percepiti, in possesso dei requisiti chiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per fruire di questa agevolazione, è necessario che gli enti trasmettano, in via telematica, alle Entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello Eas, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati già comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, che, per quest’anno, è differito al 30 giugno 2020.
Il modello Intra 12 deve essere usato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4 del Dpr 633/1972, non soggetti passivi d’imposta, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, dello stesso decreto, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10mila euro, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva in Italia su tali acquisti. Il modello Intra 12, inoltre, deve essere usato dai cntribuenti - enti non commerciali e agricoltori esonerati - nel momento in cui sono debitori dell’Iva, mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, cosiddetto reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Gli adempimenti devono essere osservati anche dagli enti non commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio dell’attività non commerciale. Il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.
Per l’agenzia delle Entrate (circolare 11/2020), gli adempimenti, che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni. Entro questa data possono anche essere presentati:
• il modello TR relativo al credito Iva, chiesto a rimborso e/o in compensazione, relativo al primo trimestre 2020;
• la comunicazione liquidazione periodica, cosiddetta LIPE, del primo trimestre 2020;
• la «comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato», cosiddetto “esterometro”, del primo trimestre 2020.