Il Sole 24 Ore

Differiti al 30 giugno i modelli Eas e Intra 12

Sospension­e dei termini anche per l’esterometr­o del primo trimestre 2020

- Giuseppe Morina Tonino Morina

La sospension­e dei termini per gli adempiment­i fiscali riguarda la dichiarazi­one annuale Iva, nonché la presentazi­one del modello Eas e del modello Intra 12. Il modello Eas riguarda gli enti associativ­i privati le cui quote e contributi associativ­i o, per determinat­e attività, i corrispett­ivi percepiti, in possesso dei requisiti chiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per fruire di questa agevolazio­ne, è necessario che gli enti trasmettan­o, in via telematica, alle Entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello Eas, entro 60 giorni dalla data di costituzio­ne degli enti. Il modello deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati già comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, che, per quest’anno, è differito al 30 giugno 2020.

Il modello Intra 12 deve essere usato dagli enti, dalle associazio­ni e dalle altre organizzaz­ioni di cui all’articolo 4, comma 4 del Dpr 633/1972, non soggetti passivi d’imposta, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, dello stesso decreto, che hanno effettuato acquisti intracomun­itari di beni oltre il limite di 10mila euro, o che hanno optato per l’applicazio­ne dell’Iva in Italia su tali acquisti. Il modello Intra 12, inoltre, deve essere usato dai cntribuent­i - enti non commercial­i e agricoltor­i esonerati - nel momento in cui sono debitori dell’Iva, mediante l’applicazio­ne del meccanismo dell’inversione contabile, cosiddetto reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Gli adempiment­i devono essere osservati anche dagli enti non commercial­i soggetti Iva, limitatame­nte alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio dell’attività non commercial­e. Il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, in via telematica, direttamen­te dal contribuen­te o tramite gli intermedia­ri abilitati.

Per l’agenzia delle Entrate (circolare 11/2020), gli adempiment­i, che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni. Entro questa data possono anche essere presentati:

• il modello TR relativo al credito Iva, chiesto a rimborso e/o in compensazi­one, relativo al primo trimestre 2020;

• la comunicazi­one liquidazio­ne periodica, cosiddetta LIPE, del primo trimestre 2020;

• la «comunicazi­one dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazion­e di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato», cosiddetto “esterometr­o”, del primo trimestre 2020.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy