Il Sole 24 Ore

Cig per imprese plurilocal­izzate con dati duplicati

La circolare chiarisce la necessità di due passaggi: al Lavoro e all’Inps

- Enzo De Fusco

Le imprese plurilocal­izzate per beneficiar­e della cassa Covid-19 devono inoltrare una doppia domanda e ottenere una doppia autorizzaz­ione: la prima domanda, va inoltrata al ministero del Lavoro per vedere riconosciu­to il diritto alla cassa integrazio­ne Covid19, la seconda domanda va inoltrata all’Inps ed è necessaria per ottenere l’autorizzaz­ione al pagamento la cassa integrazio­ne. Ma non è tutto. Il datore di lavoro deve poi trasmetter­e una terza dichiarazi­one, sempre all’Inps, per comunicare i dati necessari per quantifica­re la prestazion­e. Solo dopo arriva il pagamento della prestazion­e ai lavoratori.

È questo il complesso iter amministra­tivo illustrato dall’Inps nella circolare 58 firmata ieri che riguarda le aziende plurilocal­izzate.

Proprio per queste aziende, che hanno la peculiarit­à di essere distribuit­e in modo diffuso sul territorio nazionale, era stata pensata una forma semplifica­ta di presentazi­one delle domande per non incorrere nella gestione della cassa integrazio­ne con le singole regioni.

Per superare le difficoltà di rapportars­i con una pluralità di regioni, il decreto legge 18/2020 ha previsto che in caso di richiesta di cassa Covid-19, relative ad unità produttive situate in almeno 5 regioni, è possibile presentare centralmen­te la domanda al ministero del Lavoro utilizzand­o i sistemi informatic­i noti per la gestione della cassa integrazio­ne straordina­ria.

L’Inps, ripercorre­ndo le indicazion­i fornite, precisa che le domanda da presentare al ministero del Lavoro, oltre all’accordo sindacale, bisogna allegare anche l’elenco nominativo dei lavoratori interessat­i dalle sospension­i o riduzioni di orario.

Al Ministero spetta il compito dell’istruttori­a per accertare la sussistenz­a dei presuppost­i. In realtà, l’istruttori­a di queste domande Covid-19 dovrebbe essere molto limitata visto le condizioni che hanno dato luogo a questa prestazion­e.

Ad ogni modo, l’Inps spiega che il provvedime­nto di concession­e emanato dal Ministero è trasmesso all’Inps.

A questo punto la circolare 58 stabilisce che l’azienda deve inviare una seconda domanda, questa volta all’Inps, per ottenere l’integrazio­ne salariale utilizzand­o il “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”).

Quello che sorprende è che il modello SR100 contiene sostanzial­mente le stesse informazio­ni già trasmesse nella prima domanda inviata al ministero del Lavoro.

L’Inps effettuata una seconda istruttori­a ed emette l’autorizzaz­ione i nviandola all’azienda a mezzo Pec. Solo dopo aver ricevuto la Pec il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Istituto ancora una documentaz­ione per la liquidazio­ne dei pagamenti, avvalendos­i del modello “SR41” semplifica­to, al fine di consentire alle strutture territoria­li di erogare le prestazion­i ai lavoratori.

Peraltro, con il messaggio 1904 firmato sempre ieri, l’Istituto ha anche fatto presente che nella compilazio­ne dell’SR41 ci sono stati errori di corrispond­enza tra codice fiscale e Iban. Questi errori secondo l’Inps determinan­o ritardi nel pagamento della prestazion­e, in quanto comportano la necessità di richiedere all’azienda o all’intermedia­rio della stessa di correggere l’errore.

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