Cig per imprese plurilocalizzate con dati duplicati
La circolare chiarisce la necessità di due passaggi: al Lavoro e all’Inps
Le imprese plurilocalizzate per beneficiare della cassa Covid-19 devono inoltrare una doppia domanda e ottenere una doppia autorizzazione: la prima domanda, va inoltrata al ministero del Lavoro per vedere riconosciuto il diritto alla cassa integrazione Covid19, la seconda domanda va inoltrata all’Inps ed è necessaria per ottenere l’autorizzazione al pagamento la cassa integrazione. Ma non è tutto. Il datore di lavoro deve poi trasmettere una terza dichiarazione, sempre all’Inps, per comunicare i dati necessari per quantificare la prestazione. Solo dopo arriva il pagamento della prestazione ai lavoratori.
È questo il complesso iter amministrativo illustrato dall’Inps nella circolare 58 firmata ieri che riguarda le aziende plurilocalizzate.
Proprio per queste aziende, che hanno la peculiarità di essere distribuite in modo diffuso sul territorio nazionale, era stata pensata una forma semplificata di presentazione delle domande per non incorrere nella gestione della cassa integrazione con le singole regioni.
Per superare le difficoltà di rapportarsi con una pluralità di regioni, il decreto legge 18/2020 ha previsto che in caso di richiesta di cassa Covid-19, relative ad unità produttive situate in almeno 5 regioni, è possibile presentare centralmente la domanda al ministero del Lavoro utilizzando i sistemi informatici noti per la gestione della cassa integrazione straordinaria.
L’Inps, ripercorrendo le indicazioni fornite, precisa che le domanda da presentare al ministero del Lavoro, oltre all’accordo sindacale, bisogna allegare anche l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.
Al Ministero spetta il compito dell’istruttoria per accertare la sussistenza dei presupposti. In realtà, l’istruttoria di queste domande Covid-19 dovrebbe essere molto limitata visto le condizioni che hanno dato luogo a questa prestazione.
Ad ogni modo, l’Inps spiega che il provvedimento di concessione emanato dal Ministero è trasmesso all’Inps.
A questo punto la circolare 58 stabilisce che l’azienda deve inviare una seconda domanda, questa volta all’Inps, per ottenere l’integrazione salariale utilizzando il “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”).
Quello che sorprende è che il modello SR100 contiene sostanzialmente le stesse informazioni già trasmesse nella prima domanda inviata al ministero del Lavoro.
L’Inps effettuata una seconda istruttoria ed emette l’autorizzazione i nviandola all’azienda a mezzo Pec. Solo dopo aver ricevuto la Pec il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Istituto ancora una documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle strutture territoriali di erogare le prestazioni ai lavoratori.
Peraltro, con il messaggio 1904 firmato sempre ieri, l’Istituto ha anche fatto presente che nella compilazione dell’SR41 ci sono stati errori di corrispondenza tra codice fiscale e Iban. Questi errori secondo l’Inps determinano ritardi nel pagamento della prestazione, in quanto comportano la necessità di richiedere all’azienda o all’intermediario della stessa di correggere l’errore.