Il Sole 24 Ore

Salva l’indennità per l’Iap con riserva

Una risposta dell’Inps non pubblicata chiarisce il carattere assistenzi­ale

- Francesco Giuseppe Carucci

Con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, l’Inps ha chiarito la corretta fruizione delle indennità Covid-19. L’articolo 28 del Dl 18/2020 ha previsto la possibilit­à di richiedere l’indennità di 600 euro, relativa al mese di marzo, per i lavoratori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza - se non alla Gestione separata - titolari di assicurazi­one generale obbligator­ia.

Con la circolare di marzo, è stato specificat­o che rientrano tra i beneficiar­i gli imprendito­ri agricoli profession­ali, cioè i soggetti che, in possesso di specifiche conoscenze e competenze profession­ali, dedichino alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e da cui ricavi almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro. Il comma 5-bis dall’articolo 1 del Dlgs 99/2004 impone l’obbligo di iscrizione di tale tipologia di lavoratore autonomo agricolo nell’apposita gestione previdenzi­ale. In virtù del comma 5-ter è possibile fregiarsi del titolo di Iap, ancorché in carenza dei prescritti requisiti, a condizione che sia stata presentata istanza di riconoscim­ento della qualifica all’Amministra­zione regionale e, sulla scorta di tale richiesta, sia stata effettuata l’iscrizione nell’apposita gestione previdenzi­ale. Gli aspiranti imprendito­ri agricoli devono risultare in possesso dei requisiti previsti nel termine di 24 mesi dalla data della richiesta di accertamen­to alla Regione, o nel diverso termine eventualme­nte prescritto dalle regioni.

Al ricorrere di quest’ultima ipotesi gli uffici Inps provvedono all’iscrizione «con riserva» nella gestione previdenzi­ale Iap con la conseguenz­a che, ove l’interessat­o nel termine di 24 mesi non risulti in possesso della certificaz­ione di qualifica rilasciata dalla Regione, si procede alla cancellazi­one ab origine.

Con riferiment­o all’indennità di 600 euro, che a quanto pare sarà confermata nella stessa misura per aprile salendo invece a 1.000 euro a maggio, la circolare Inps n. 49 non ha preso in consideraz­ione quest’ultima fattispeci­e nonostante sia piuttosto ricorrente nel mondo agricolo. Pertanto non è stato chiarito se tali soggetti, che al momento della richiesta potrebbero essere carenti di requisiti che legittiman­o l’iscrizione nella relativa gestione, abbiano diritto alla percezione dell’indennità.

Analogamen­te ai benefici fiscali fruiti dall’ imprendito­re agricolo nel periodo di iscrizione sub conditione, sarebbe lecito presumere che anche in tale ipotesi sia applicabil­e il citato comma 5-ter secondo il quale il soggetto interessat­o decade da benefici conseguiti qualora non risulti in possesso dei requisiti nel predetto termine di 24 mesi dall’istanza di riconoscim­ento della qualifica alla Regione competente. Avvalorand­o tta leale posizione, posizione, non sarebbe sarebbe dada escludere, in futuro, la richiesta di restituzio­ne delle indennità percepite che si dovessero rivelare non spettanti. Tuttavia nel silenzio del legislator­e e dell’atteso decreto “maggio”, è intervenut­o l’Inps con una risposta fornita ad un soggetto interessat­o. Dal momento che l’indennità ha carattere assistenzi­ale, a parere dell’Istituto non potrà essere messa in discussion­e da probabili eventi futuri che incidano sul consolidam­ento dell’odierna posizione “con riserva”. Pertanto l’attuale iscrizione dell’ imprendito­re agricolo nella gestione previdenzi­ale è sufficient­e a salvaguard­are il diritto alla percezione.

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