Salva l’indennità per l’Iap con riserva
Una risposta dell’Inps non pubblicata chiarisce il carattere assistenziale
Con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, l’Inps ha chiarito la corretta fruizione delle indennità Covid-19. L’articolo 28 del Dl 18/2020 ha previsto la possibilità di richiedere l’indennità di 600 euro, relativa al mese di marzo, per i lavoratori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza - se non alla Gestione separata - titolari di assicurazione generale obbligatoria.
Con la circolare di marzo, è stato specificato che rientrano tra i beneficiari gli imprenditori agricoli professionali, cioè i soggetti che, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichino alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e da cui ricavi almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro. Il comma 5-bis dall’articolo 1 del Dlgs 99/2004 impone l’obbligo di iscrizione di tale tipologia di lavoratore autonomo agricolo nell’apposita gestione previdenziale. In virtù del comma 5-ter è possibile fregiarsi del titolo di Iap, ancorché in carenza dei prescritti requisiti, a condizione che sia stata presentata istanza di riconoscimento della qualifica all’Amministrazione regionale e, sulla scorta di tale richiesta, sia stata effettuata l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale. Gli aspiranti imprenditori agricoli devono risultare in possesso dei requisiti previsti nel termine di 24 mesi dalla data della richiesta di accertamento alla Regione, o nel diverso termine eventualmente prescritto dalle regioni.
Al ricorrere di quest’ultima ipotesi gli uffici Inps provvedono all’iscrizione «con riserva» nella gestione previdenziale Iap con la conseguenza che, ove l’interessato nel termine di 24 mesi non risulti in possesso della certificazione di qualifica rilasciata dalla Regione, si procede alla cancellazione ab origine.
Con riferimento all’indennità di 600 euro, che a quanto pare sarà confermata nella stessa misura per aprile salendo invece a 1.000 euro a maggio, la circolare Inps n. 49 non ha preso in considerazione quest’ultima fattispecie nonostante sia piuttosto ricorrente nel mondo agricolo. Pertanto non è stato chiarito se tali soggetti, che al momento della richiesta potrebbero essere carenti di requisiti che legittimano l’iscrizione nella relativa gestione, abbiano diritto alla percezione dell’indennità.
Analogamente ai benefici fiscali fruiti dall’ imprenditore agricolo nel periodo di iscrizione sub conditione, sarebbe lecito presumere che anche in tale ipotesi sia applicabile il citato comma 5-ter secondo il quale il soggetto interessato decade da benefici conseguiti qualora non risulti in possesso dei requisiti nel predetto termine di 24 mesi dall’istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente. Avvalorando tta leale posizione, posizione, non sarebbe sarebbe dada escludere, in futuro, la richiesta di restituzione delle indennità percepite che si dovessero rivelare non spettanti. Tuttavia nel silenzio del legislatore e dell’atteso decreto “maggio”, è intervenuto l’Inps con una risposta fornita ad un soggetto interessato. Dal momento che l’indennità ha carattere assistenziale, a parere dell’Istituto non potrà essere messa in discussione da probabili eventi futuri che incidano sul consolidamento dell’odierna posizione “con riserva”. Pertanto l’attuale iscrizione dell’ imprenditore agricolo nella gestione previdenziale è sufficiente a salvaguardare il diritto alla percezione.