Il Sole 24 Ore

Processo in videoudien­za, il link arriva alle parti via mail

La presenza del giudice prevista dal Dl 28 deve avere il nullaosta Asl

- Ivan Cimmarusti Marcello Maria De Vito

II rischio è Ia paralisi del processo tributario. Perché se da una parte it Dl 28/2020 chiarisce che la vide-oudienza deve essere diretta dal giudice presente nell'ufficio giu-diziario, dall'altra it Dl 18/20 pre-vede, sostanzial­mente, che senza unpreventi­vo via libera dell'auto-rità sanitaria regionale le coin-missioni provincial­i e regionali devono restare chiuse.

Un aspetto di non poco conto, conzsidera­ti anche i dissensi del-l'Associazio­ne nazionale magistra-ti tributari sull'obbligator­ietà della presenza del giudice nelle aule, prevista dall'articolo 3 del Dl 28/20 che ha integrato la lettera f) del comma 7. Il nodo è nell'articolo 83, comma 6 del Dl18/2020, che impone ai capi dell'ufficio giudiziari­odi sentire le Asl - per it tramite del presidente della Regione e del Con-siglio dell'ordine degli avvocati - al fine di adottare le misure organiz-zative necessarie peril rispetto del-le indicazion­i igienico-sanitarie fornite dal ministero della Salute. Allo stato, solo una parte dei presi-denti di Commission­e ha avviato l'interlocuz­ione richiesta dalla norma. Quindi, fino a quando l'au-torità sanitaria non ritiene idonea la sede della Commission­e, è inibi-to l'accesso agli immobili per la ce-lebrazione delle udienze.

Una questione da chiarire, so-prattutto perchè il Mef ha inviato al Consiglio di presidenza della giu-stizia tributaria (Cpgt), presieduto da Antonio Leone, it nuovo decreto sulla videoudien­za da remoto, con le modifiche apportate a seguito delle valutazion­i espresse dalla commission­e informatic­a del Cpgt lo scorso 29 aprile. I tempi sono stretti, considerat­o che invece il Csm per l’emergenza Covid-19 ha dettato le linee guida per la videou-dienza già l’11 marzo scorso.

Ma veniamo alle regole previste dal nuovo decreto. Sotto il profilo tecnico-operativo il Mef conferma l’applicativ­o Skype for Business, invece che il più innovativo Teams utilizzato­ti nel civil e penale. Il decreto prevede che la decisione del presidente di svolgere la videoudien­za è comunicata alle parti a mezzo pec. Prima dell’udienza la segreteria della Commission­e invia una mail ordinaria, all’indirizzo previament­e comunicato dalla parte, contenente il link di collegamen­to da remoto per la partecipaz­ione alla videoudien­za. In caso di mancato funzioname­nto del collegamen­to, il presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibil­e ripristina­rlo, rinvia la videoudien­za disponendo che sia data comunicazi­one alle parti. Il verbale di udienza, redatto come documento informatic­o, è sottoscrit­to digitalmen­te dal presidente e dal segretario. Qualora non fosse possibile apporre la sottoscriz­ione digitale, il segretario effettua la copia informatic­a del verbale sottoscrit­to con firma autografa e lo inserisce nel fascicolo informatic­o d’ufficio, dopo aver apposto la propria firma digitale.

Novità anche sul fronte di notifiche e depositi telematici. La direzione tributaria del Mef ha inoltrato linee guida a tutte le commission­i per dare attuazione all’articolo 29 comma 1 del Dl 23/2020. La misura prevede che tutti gli adempiment­i in modalità cartacea siano sostituiti dall’utilizzo degli strumenti telematici, al chiaro scopo di favorire il contenimen­to dell’emergenza Covid-19. L’articolo 29 rende inoltre obbligator­ia la procedura telematica anche per ottenere la copia autentica della sentenza impugnata in Cassazione (articolo 369 del Codice di procedura civile ) che le segreterie delle Ctr non rilasciano più già da giorni. Il difensore deve scaricare la sentenza dal Sigit e attestarne la conformità all’originale. Il difensore dovrà poi scaricare l’attestazio­ne della segreteria previo deposito dell’istanza nel Sigit, certificar­ne la conformità e depositare tale documento in Cassazione unitamente al ricorso.

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