Processo in videoudienza, il link arriva alle parti via mail
La presenza del giudice prevista dal Dl 28 deve avere il nullaosta Asl
II rischio è Ia paralisi del processo tributario. Perché se da una parte it Dl 28/2020 chiarisce che la vide-oudienza deve essere diretta dal giudice presente nell'ufficio giu-diziario, dall'altra it Dl 18/20 pre-vede, sostanzialmente, che senza unpreventivo via libera dell'auto-rità sanitaria regionale le coin-missioni provinciali e regionali devono restare chiuse.
Un aspetto di non poco conto, conzsiderati anche i dissensi del-l'Associazione nazionale magistra-ti tributari sull'obbligatorietà della presenza del giudice nelle aule, prevista dall'articolo 3 del Dl 28/20 che ha integrato la lettera f) del comma 7. Il nodo è nell'articolo 83, comma 6 del Dl18/2020, che impone ai capi dell'ufficio giudiziariodi sentire le Asl - per it tramite del presidente della Regione e del Con-siglio dell'ordine degli avvocati - al fine di adottare le misure organiz-zative necessarie peril rispetto del-le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal ministero della Salute. Allo stato, solo una parte dei presi-denti di Commissione ha avviato l'interlocuzione richiesta dalla norma. Quindi, fino a quando l'au-torità sanitaria non ritiene idonea la sede della Commissione, è inibi-to l'accesso agli immobili per la ce-lebrazione delle udienze.
Una questione da chiarire, so-prattutto perchè il Mef ha inviato al Consiglio di presidenza della giu-stizia tributaria (Cpgt), presieduto da Antonio Leone, it nuovo decreto sulla videoudienza da remoto, con le modifiche apportate a seguito delle valutazioni espresse dalla commissione informatica del Cpgt lo scorso 29 aprile. I tempi sono stretti, considerato che invece il Csm per l’emergenza Covid-19 ha dettato le linee guida per la videou-dienza già l’11 marzo scorso.
Ma veniamo alle regole previste dal nuovo decreto. Sotto il profilo tecnico-operativo il Mef conferma l’applicativo Skype for Business, invece che il più innovativo Teams utilizzatoti nel civil e penale. Il decreto prevede che la decisione del presidente di svolgere la videoudienza è comunicata alle parti a mezzo pec. Prima dell’udienza la segreteria della Commissione invia una mail ordinaria, all’indirizzo previamente comunicato dalla parte, contenente il link di collegamento da remoto per la partecipazione alla videoudienza. In caso di mancato funzionamento del collegamento, il presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinarlo, rinvia la videoudienza disponendo che sia data comunicazione alle parti. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto digitalmente dal presidente e dal segretario. Qualora non fosse possibile apporre la sottoscrizione digitale, il segretario effettua la copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e lo inserisce nel fascicolo informatico d’ufficio, dopo aver apposto la propria firma digitale.
Novità anche sul fronte di notifiche e depositi telematici. La direzione tributaria del Mef ha inoltrato linee guida a tutte le commissioni per dare attuazione all’articolo 29 comma 1 del Dl 23/2020. La misura prevede che tutti gli adempimenti in modalità cartacea siano sostituiti dall’utilizzo degli strumenti telematici, al chiaro scopo di favorire il contenimento dell’emergenza Covid-19. L’articolo 29 rende inoltre obbligatoria la procedura telematica anche per ottenere la copia autentica della sentenza impugnata in Cassazione (articolo 369 del Codice di procedura civile ) che le segreterie delle Ctr non rilasciano più già da giorni. Il difensore deve scaricare la sentenza dal Sigit e attestarne la conformità all’originale. Il difensore dovrà poi scaricare l’attestazione della segreteria previo deposito dell’istanza nel Sigit, certificarne la conformità e depositare tale documento in Cassazione unitamente al ricorso.