Certificati medici e pagamenti «tracciabili»
Per fruire delle detrazioni ex articolo 15 del Tuir (Dpr 917/1986), la legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ha introdotto l’obbligo di pagamento con modalità tracciabili. In relazione alle spese mediche, viene precisato che si possono continuare a pagare in contanti le visite mediche effettuate in strutture pubbliche e in strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. A tale proposito, vorrei sapere se un medico, con partita Iva e in regime forfettario, che opera in convenzione con l’azienda sanitaria, deve consentire il pagamento con modalità tracciabili per le fatture che emette ai pazienti in relazione al rilascio di certificati medici.
G.B. - AREZZO
In relazione alle spese sanitarie, la legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ai commi 679 e 680 dell’articolo 1, individua due modalità di pagamento a far data dal 1° gennaio 2020:
– contanti, utilizzabili per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn; – mezzi tracciabili (assegni bancari o circolari, bonifici, bancomat, carte di credito, carte prepagate o altre modalità), per tutte le altre spese mediche detraibili, tra le quali quelle per visite specialistiche da liberi professionisti.
In considerazione di quanto esposto, e in attesa di auspicabili chiarimenti delle Entrate, i certificati medici rilasciati dal professionista convenzionato con l’azienda sanitaria non sembrano prevedere il pagamento con modalità tracciabile che, tuttavia, dovrebbe essere permesso dal medico se richiesto dal paziente.