Libertà dell’assicurato nella scelta del difensore
È prassi che le compagnie assicurative propongano, nelle varie polizze, anche la tutela legale che copre le spese sostenute dal cliente in caso di eventuali controversie giudiziarie e amministrative, imponendo la scelta del legale da loro prescelto. Riguardo alla facoltà di scelta del legale da parte dell’assicurato, viene sempre fornita risposta negativa, obbligando pertanto l’assicurato stesso a utilizzare il legale selezionato dalla compagnia.
Ma una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che può esserci libertà di scelta. Come ci si deve comportare affinché venga riconosciuta tale libertà a chi stipula un contratto di assicurazione che include la tutela legale?
B.M. - TORINO
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza emessa nella causa C–442/12, depositata il 7 novembre 2013, ha riconosciuto per il titolare di polizza assicurativa la libertà nella scelta del difensore. Di conseguenza, eventuali clausole che obblighino l’assicurato a rivolgersi al difensore prescelto dalla stessa compagnia sono da considerare nulle. A fronte del riconoscimento di tale libertà, nonché di quanto stabilito dall’articolo 1917, comma 3, del Codice civile, secondo cui «le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata», le compagnie assicurative possono comunque indicare un tetto massimo alle spese risarcibili in sede di contratto, nel limite previsto dal Codice.
Nel caso in cui la compagnia assicurativa continuasse a comportarsi come riferito, il lettore potrà avanzare reclamo sia all’Antitrust che all’Ivass, Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.