Bankitalia, via agli sconti fiscali sui pagamenti elettronici
I gestori dovranno comunicare le commissioni entro lil 20 di ogni mese
In vista della riapertura delle attività gli esercenti e i professionisti che sceglieranno di privilegiare mezzi di pagamento diversi dal contante potranno beneficiare, dal 1° luglio prossimo, di un credito d'imposta del 30% sulle commissioni a loro addebitate dagli intermediari. L'ultimo provvedimento attuativo per accendere questo incentivo al minore utilizzo del contante è arrivato ieri da Bankitalia, che ha pubblicato le regole per i prestatori dei servizi di pagamento. L'altro provvedimento atteso dall'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il 29 marzo.
I gestori dei servizi di pagamento che hanno stipulato convenzioni con esercenti residenti in Italia dovranno comunicare, almeno una volta al mese, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte dagli esercenti. Con queste informazioni questi ultimi potranno inviare la richiesta per la detrazione. Come si ricorderà la norma, introdotta con l'ultima legge di Bilancio, è riservata per gli esercenti di attività d'impresa, arte e professioni con ricavi non superiori a 400.000 euro. Le comunicazioni dovranno arrivare entro il 20 del mese successivo a quello con il conteggio delle commissioni da detrarre. Valgono tutti gli strumenti di pagamento elettronici tacciabili ma sono esclusi i bollettini postali e gli assegni. Ai fini della detraibilità delle commissioni vale l'accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Per esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano. Saranno valide solo le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori finali.