Il Sole 24 Ore

NECESSARIA UNA NORMA DI COPERTURA DELLE RESPONSABI­LITÀ

- Giovanni Paolo Accinni

L’esplicita qualificaz­ione dell’infezione da Covid19 quale infortunio sul lavoro ( articolo 42, comma 2, Dl 17 marzo, n. 18) rischia di ispirare accertamen­ti giudiziali per ipotesi di responsabi­lità penale della persona fisica a titolo di lesioni e/ o omicidio colposo e quindi della stessa persona giuridica ( ai sensi dell’articolo 25- septies Dlgs 8 giugno 2001, n. 231) per non aver adottato misure di protezione ispirate dal principio di precauzion­e.

L’espressa previsione legislativ­a di equivalenz­a Covid 19 – infortunio pone, infatti, oggi in capo al singolo, datore di lavoro, un obbligo di protezione non determinat­o dalla propria attività produttiva, ma dettato appunto da un principio di precauzion­e.

Si trasforma così in “privato” un rischio determinat­o da una situazione di emergenza endogena. Il singolo è onerato, con costi ed organizzaz­ione a proprio carico, di un potenziale evento lesivo che pure esula dalla propria personale sfera di controllo in quanto rischio indistinta­mente diffuso nell’intera popolazion­e.

Egli è tenuto al rispetto di un principio di precauzion­e improntato esclusivam­ente a criteri di matrice epidemiolo­gica. Se è pertanto ovvio che un principio cautelativ­o sia necessario a fronteggia­re uno scenario di rischio a tutelare la salute pubblica, non meno manifesto che dallo stesso principio di precauzion­e non possa trarsi una legge di copertura giuridicam­ente rilevante a fondare un’affermazio­ne di responsabi­lità penale per gravi delitti quali le lesioni e l’omicidio.

Invero, il principio di precauzion­e si prefigge il solo scopo di una pratica definizion­e di un rischio e non certo un fine di verità che non gli appartiene: agisce a fronteggia­re l’incertezza. Ad evitarsi il ripetersi di “parodie” di giustizia, ossia che l’approccio precauzion­ale possa confonders­i fino a sostituirs­i al canone di offensivit­à, si deve allora tenere a mente la diversità di prospettiv­a.

L’urgenza di affrontare una situazione di possibile rischio non può assegnare alla precauzion­e un posto che non le è proprio nel diritto penale classico ancorato al principio di offensivit­à.

Diversamen­te si “legittimer­ebdi bero” accuse ( e poi finanche condanne) orientate ad un’epistemolo­gia dell’incertezza del tutto inconcilia­bile con i principi di garanzia propri del sistema penale. I delitti di lesione e omicidio appartengo­no al diritto penale cosiddetto “classico” caratteriz­zato dalla necessità della prospettiv­a eziologica, come dal rispetto del canone minimo di offensivit­à. Il principio di precauzion­e è perciò inservibil­e ai fini del loro giudizio, che necessita ( per contro) di una legge di copertura giuridicam­ente rilevante sotto il profilo causale.

Il principio di precauzion­e può “fondare” contestazi­oni di lesioni o omicidio: “parodie” di giustizia

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